L'EMITTENTE TELEVISIVA CHE AFFIDA LA CONDUZIONE DI UN PROGRAMMA A PERSONA BEN NOTA PER LA MANCANZA DI REMORE NEL LINGUAGGIO RISPONDE PER I DANNI RECATI A TERZI - Anche se il conduttore non è dipendente (Cassazione Sezione Terza Civile n. 20601 del 14 ottobre 2015, Pres. Salmè, Rel. Scrima).
|
In caso di lesione dell'onore e
della reputazione altrui commessa col mezzo della televisione, incorre in
responsabilità civile il gestore di una rete televisiva che abbia concorso nel
produrre il danno ingiusto da diffamazione, responsabilità da ritenersi
aggravata dalla natura espansiva del mezzo di diffusione. L'affidamento, da
parte di un'emittente televisiva, della conduzione di una trasmissione di
commento all'attualità politica e sociale a una persona ben nota per la
mancanza di remore nella manifestazione del pensiero, al fine di capitalizzarne
l'innegabile attrattiva in termini di audience, traducendosi nella messa
in onda di una trasmissione-spettacolo, centrata sui dati caratteriali di un
personaggio politico capace di "bucare lo schermo", pur se a rischio
dell'onore e della reputazione altrui, comporta a carico dell'emittente la
responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. per i danni arrecati ai terzi, non
richiedendosi, ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, un
vincolo di dipendenza, ma essendo sufficiente anche una mera collaborazione od
ausiliarità del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità
dell'impresa gestita dal preponente, e prescindendosi dalla colpa del
preponente, in quanto la responsabilità è imputata a titolo oggettivo, avendo
come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi.
|