L'INTERESSE DEL LAVORATORE ALL'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA' DELLA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA SI CONFIGURA ANCHE NEL RISCHIO DI PEGGIORAMENTO DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - Art. 2112 c.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 16337 del 3 luglio 2017, Pres. Bronzini, Rel. Spena).
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Nel rapporto obbligatorio mentre
il mutamento della persona del creditore è, di regola, indifferente per la
controparte, opposta disciplina vale per il mutamento della persona del
debitore. L'art. 2112 c.c., che permette all'imprenditore il trasferimento
dell'azienda, con successione del cessionario negli obblighi del cedente senza
necessità di consenso del lavoratore per il trasferimento del rapporto di
lavoro, costituisce eccezione a tale principio e non si applica se non sia
identificabile, quale oggetto del trasferimento, un'azienda o un suo ramo. Il
lavoratore ha dunque interesse ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di
un ramo di azienda in un complesso di beni oggetto di trasferimento e, quindi
l'inapplicabilità nei suoi confronti dell'art. 2112 cod. civ. e l'operatività
della regola generale di cui all'art. 1406 cod. civ., non essendo indifferente
per il lavoratore, quale creditore del contratto a prestazioni corrispettive, il
mutamento della persona del debitore, ossia del datore di lavoro, che può
offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. L'apprezzamento
circa l'affidabilità del cessionario rispetto a quella del cedente è oggetto di
una delibazione personale e autonoma del contraente ceduto, non surrogabile da
quella del giudice. Questo interesse non è escluso dalla solidarietà di cedente
e cessionario stabilita dal capoverso dell'art. 2112, la quale ha per oggetto
solo i crediti del lavoratore ceduto "esistenti" al momento del
trasferimento e non quelli futuri. Per altro verso, l'interesse del lavoratore
ad agire per l'accertamento della illegittimità della cessione del ramo
d'azienda si configura anche in ragione del rischio di una modifica in pejus della
disciplina collettiva applicabile al rapporto lavorativo nonché della
possibilità di diversa garanzia, in fatto o in diritto, di conservazione del
posto di lavoro presso il cessionario. Del resto l'interesse ad agire con
un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale
verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di
incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta
portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non
con l'intervento del giudice; già soltanto il rimuovere l'incertezza giuridica
su chi debba considerarsi il vero datore di lavoro integra un interesse ad
agire ex art. 100 c.p.c. in capo al dipendente, a prescindere da un immediato
pregiudizio patrimoniale.
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