Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL GIUDIZIO CIVILE DI IMPUGNAZIONE DI UN LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA NON PUÒ ESSERE SOSPESO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL PROCESSO PENALE INIZIATO PER GLI STESSI FATTI - I due giudizi devono ritenersi autonomi (Cassazione Sezione Lavoro n. 12855 del 28 dicembre 1998, Pres. Rapone, Rel. Prestipino).

A.G., dipendente di una compagnia di navigazione, è stato licenziato con l’addebito di essersi reso responsabile, durante il servizio, di violenza carnale. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Napoli ed ha chiesto la reintegrazione del posto di lavoro in via d’urgenza nonché la sospensione del giudizio civile sino all’esito del giudizio penale iniziato contro di lui per gli stessi fatti che avevano dato luogo al licenziamento. Il Pretore, tenuto conto dell’esigenza di sopravvivenza del lavoratore, ha ordinato in via d’urgenza alla datrice di lavoro di pagargli la somma mensile di lire 1.000.000 fino all’esito del giudizio di merito e nel contempo ha sospeso il giudizio civile sino alla definizione del processo penale, avendo ritenuto l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra l’accertamento dei fatti in sede penale e la decisione della causa civile. L’azienda ha impugnato il provvedimento di sospensione davanti alla Suprema Corte con regolamento di competenza.

La Corte (Sezione Lavoro n. 12855 del 28 dicembre 1998, Pres. Rapone, Rel. Prestipino) ha accolto il ricorso ed ha rimesso le parti davanti al Pretore del Lavoro di Napoli per la prosecuzione del giudizio. Nella motivazione della decisione la Corte ha osservato che l'accertamento in sede penale dei fatti contestati all’imputato non poteva avere alcuna influenza ai fini della decisione della causa civile, perché il nuovo testo dell'art. 295 c.p.c., novellato dall'art. 35 L. 26 novembre 1990 n. 353, non contempla più fra le ipotesi di sospensione necessaria del giudizio civile la c.d. pregiudizialità penale. La Corte ha ricordato che, in tema di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 295 c.p.c. (nuovo testo, risultante dalla modifica di cui all'art. 35 L. 26 novembre 1990 n. 353) in caso di contemporanea pendenza, in sede penale e civile, di due distinti processi aventi per oggetto l'accertamento dei medesimi fatti o di fatti parzialmente identici, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si sono delineati due (in parte) diversi indirizzi giurisprudenziali. In base al primo di tali indirizzi - ha osservato la Corte - è stato affermato che con il nuovo codice di procedura penale è stata finalmente realizzata quell'inversione di tendenza auspicata da gran parte della dottrina, sì da doversi ormai affermare che il nostro ordinamento, lungi dall'essere retto, come avveniva nel vigore del vecchio codice, dalla regola della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, è ormai ispirato - come si desume dalla nuova formulazione dell'art. 295 c.p.c. e, soprattutto, dalla mancata riproduzione nel nuovo codice di procedura penale della norma di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato - al contrario principio della pressoché completa separazione ed autonomia fra i due giudizi; e da tale principio deriva che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile, previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale (azione per il risarcimento del danno o per le restituzioni proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale, dato che il giudice civile deve compiere in piena autonomia l’accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio.

In forza del secondo indirizzo - ha rilevato la Corte - è stato invece sostenuto che, in tema di rapporti tra processo penale e civile aventi per oggetto i medesimi fatti (o fatti pressoché identici) e contemporaneamente pendenti, occorre distinguere, per un verso, l'ipotesi del giudizio civile relativo all'azione riparatoria per le restituzioni e il risarcimento del danno, che è disciplinata dall'art. 75 c.p.p. e che è tendenzialmente dominata dal principio dell'autonomia delle giurisdizioni - e, quindi, dal divieto di sospensione del processo civile se non nei casi previsti dal terzo comma delle medesima disposizione di legge - e, per altro verso, la diversa ipotesi inerente ad ogni altro giudizio civile, che è invece retta, in base all'art. 211 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dovendosi anche trarre argomento dagli artt. 331 c.p.p. e 106 delle suddette norme di attuazione, dal principio della prevenzione della possibile contraddittorietà di giudicati; con la conseguenza che in questa seconda ipotesi la sospensione necessaria del giudizio civile dovrebbe ritenersi subordinata alla ricorrenza della duplice condizione dell’avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza e della opponibilità del giudicato penale formatosi a seguito di giudizio dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 654 c.p.p.

A questo secondo orientamento, peraltro -ha affermato la Corte- non è possibile dare adesione, in quanto la norma contenuta nell'art. 295 c.p.c., come unanimemente si afferma in dottrina, fa riferimento a un istituto del tutto eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva, dal momento che regola generale dell'ordinamento è che il processo pervenga al più presto possibile alla sua conclusione. Ne deriva che, a meno di espressa previsione di legge, il processo deve essere sospeso, come recita il medesimo art. 295 c.p.c., solamente quando deve essere risolta una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Inoltre l'art. 331, quarto comma, c.p.p., nell'ambito dei doveri che gravano su qualsiasi pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, stabilisce che il giudice civile (o amministrativo) deve trasmettere senza indugio al pubblico ministero la denuncia di un fatto penalmente rilevante che sia relativo a un reato perseguibile d'ufficio e che venga in evidenza nel corso del procedimento civile (o amministrativo); e l'art. 106 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice, che ne è il contraltare, dispone che in tale ipotesi il procuratore della repubblica deve informare il predetto giudice (civile o amministrativo) delle richieste formulate all'esito delle indagini preliminari. Pertanto, fermo restando il principio di carattere generale e considerato che né l'uno né l'altro degli articoli di legge indicati prevede la sospensione necessaria del processo civile - l'art. 106 fa, infatti, esclusivo riferimento alla doverosa informativa che deve essere data dell'esito che ha avuto la denuncia trasmessa - gli articoli in questione non possono essere letti nel senso che, ricorrendo la fattispecie in essi contemplata, il giudizio civile deve essere sospeso.

Nemmeno può trarsi argomento -ha affermato la Corte- dalla disposizione contenuta nell'art. 654 c.p.p. - che afferma che la sentenza penale di condanna o di assoluzione ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi diversi da quelli relativi alle restituzioni o al risarcimento del danno - giacché, anche in tal caso, manca qualsiasi previsione in ordine alla sospensione di tali giudizi; con la conseguenza che, non potendo farsi confusione fra gli istituti dell'efficacia del giudicato penale e della sospensione, il giudizio civile non deve essere sospeso nell'ipotesi di contemporanea pendenza di un processo penale che abbia per oggetto l'accertamento dei medesimi fatti (o di fatti in parte identici), potendo sul medesimo giudizio civile avere influenza solamente la sentenza penale irrevocabile. Infine -ha concluso la Corte- proprio il tenore letterale dell'art. 211 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale indica che il giudizio civile (o amministrativo) deve essere sospeso, a causa della pendenza di un processo penale, solamente "quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria". La norma, quindi, lungi dal dettare la regola della sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di quello penale e dal prevedere "un'autonoma ipotesi di sospensione del processo civile", al contrario "rinvia ad altre norme che già sanciscono la sospensione", disponendo, come ulteriore condizione perché sia disposta tale sospensione, che la sentenza penale debba avere efficacia di giudicato nell'altro processo. Tenuto conto di tutti questi rilievi -ha affermato la Corte- deve essere affermato che, attesa la completa autonomia fra il processo penale e quello civile al di fuori delle ipotesi regolate dal terzo comma dell'art. 75 c.p.p., non deve farsi luogo alla sospensione necessaria del giudizio civile, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza di un processo penale nel quale sono oggetto di accertamento i medesimi fatti o fatti parzialmente identici a quelli esaminati in sede civile.


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