Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL PRETORE PUŅ DISAPPLICARE, INCIDENTALMENTE, LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA IN MATERIA DI SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - Nell’ambito di un procedimento promosso dai sindacati per repressione di comportamento antisindacale (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 12613 del 17 dicembre 1998, Pres. Bile, Rel. Genghini).

In materia di sciopero nei pubblici servizi, la legge n. 146 del 12 giugno 1990 prevede, all’art. 4, la sospensione dei benifici di ordine patrimoniale previsti dagli articoli 23 e 26 St. Lav. (permessi retribuiti, contributi) nei confronti delle organizzazioni sindacali che non rispettino l’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili. La sanzione deve essere applicata dai datori di lavoro in esecuzione di una decisione in tal senso della Commissione di Garanzia. In occasione di uno sciopero nel settore del credito verificatosi nel febbraio 1997, la Commissione di Garanzia, in seguito a denuncia della Cassa di Risparmio di Torino, ha emesso una valutazione negativa sul comportamento tenuto dalle organizzazioni sindacali Falcri, Fabi, Fiba, Fisac e Fasib, sollecitando l’applicazione delle sanzioni. In seguito alla decisione della Commissione, la Cassa di Risparmio di Torino ha disposto per il periodo di un mese la sospensione dei permessi retribuiti spettanti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali, nonchè il versamento all’INPS dei contributi sindacali trattenuti sui cedolini paga.

Le OO.SS. hanno reagito promuovendo davanti al Pretore di Torino un procedimento per repressione di comportamento antisindacale in base all’art. 28 St. Lav. e chiedendo al magistrato di dichiarare illegittime le sanzioni, previa disapplicazione delle deliberazioni della Commissione di Garanzia. La Banca ha proposto davanti alla Suprema Corte un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che le OO.SS. avevano sostanzialmente impugnato le deliberazioni della Commissione di Garanzia, organo della pubblica amministrazione, e pertanto avrebbero dovuto rivolgersi al Tribunale Regionale Amministrativo.

La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 12613 del 17 dicembre 1998, Pres. Bile, Rel. Genghini), ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che il regolamento preventivo di giurisdizione non può essere proposto in una controversia tra privati nella quale non sia coinvolta la pubblica amministrazione, anche se il giudice ordinario debba vagliare situazioni che presentino aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a disapplicare provvedimenti amministrativi. La Corte ha affermato che il Pretore può svolgere un accertamento incidentale sulla legittimità del provvedimento adottato dalla Commissione di Garanzia, e, in caso di ritenuta illegittimità, disapplicare tale provvedimento ai fini della decisione in merito al denunciato comportamento antisindacale.


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