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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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L'AGENTE PUÒ OTTENERE DALLA CASA MANDANTE IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE PER LE MODALITÀ DEL RECESSO - Oltre alle spettanze di fine rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 1286 del 24 gennaio 2006, Pres. Mileo, Rel. De Renzis).
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L'indennità di fine rapporto ha la funzione di risarcire l'agente del danno derivante dalla perdita di clientela e di compensarlo per l'incremento dell'avviamento conseguito dal preponente. Pertanto, in caso di recesso operato dal preponente, all'agente non è consentito mantenere per sé il portafoglio clienti, né chiedere un ulteriore risarcimento, che può peraltro essergli riconosciuto in caso di danno all'immagine causato dalle modalità del recesso.
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