Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'AGENTE PUÒ OTTENERE DALLA CASA MANDANTE IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE PER LE MODALITÀ DEL RECESSO - Oltre alle spettanze di fine rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 1286 del 24 gennaio 2006, Pres. Mileo, Rel. De Renzis).

L'indennità di fine rapporto ha la funzione di risarcire l'agente del danno derivante dalla perdita di clientela e di compensarlo per l'incremento dell'avviamento conseguito dal preponente. Pertanto, in caso di recesso operato dal preponente, all'agente non è consentito mantenere per sé il portafoglio clienti, né chiedere un ulteriore risarcimento, che può peraltro essergli riconosciuto in caso di danno all'immagine causato dalle modalità del recesso.


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