Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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LE POSIZIONI LAVORATIVE DIRETTAMENTE CLASSIFICATE DALLA NORMA CONTRATTUALE COLLETTIVA POSSONO INQUADRARSI SOLO NELLE CATEGORIE DA QUESTA INDIVIDUATE - A meno che le mansioni svolte comportino in concreto attività lavorative eccedenti quelle generalmente richieste (Cassazione Sezione Lavoro n. 28151 del 20 dicembre 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Maiorano).

Va confermato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12639 del 7/12/1998 secondo cui "le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale collettiva possono inquadrarsi solo nelle categorie da questa individuate, salvo l'accertamento (ai fini di un diverso e superiore inquadramento) che le mansioni svolte comportino in concreto attività lavorative eccedenti - per l'importanza particolare della loro ampiezza e natura o per le dimensioni dell'unità cui è addetto il lavoratore - quelle generalmente richieste per l'inquadramento nelle categorie esemplificativamente indicate in astratto dalle disposizioni contrattuali." Tali principi trovano applicazione anche quando, a seguito di ristrutturazioni e/o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro, vengano introdotte nuove qualifiche alla cui classificazione provvedano, secondo una procedura prevista nel contratto collettivo, commissioni paritetiche. Infatti le relative determinazioni delle suddette commissioni sono ricognizioni negoziali di interpretazione autentica delle declaratorie contrattuali cui va riconosciuto lo stesso valore normativo delle disposizioni contrattuali "originarie".


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