Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

RELAZIONI CONTABILI SVOLTE MANUALMENTE DALL'IMPIEGATO PER LA DIREZIONE DELLA SOCIETÀ - Non possono configurare attività illecita, tale dovendosi ritenere l’occultamento di dati veri o l’inserimento di dati falsi nel bilancio ad opera degli amministratori (Cassazione Sezione Lavoro n. 12554 del 14 dicembre 1998, Pres. Rapone, Rel. Roselli).

A.M., impiegata alle dipendenze della S.r.l. C. A. A. con mansioni amministrative, è stata licenziata con motivazione riferita alla adozione di sistemi meccanizzati di contabilità ed alla conseguente inutilità sopravvenuta delle sue mansioni. Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Genova sostenendo la pretestuosità della sua motivazione, in quanto i sistemi meccanizzati erano stati introdotti tre anni prima ed ella aveva continuato a lavorare provvedendo sia alla gestione del personale, sia alla redazione manuale di relazioni contabili per la direzione. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata in grado d’appello dal Tribunale di Genova, che ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro.

Il Tribunale ha ritenuto che la generica indicazione dell’adozione di sistemi meccanici di contabilità non bastava a provare la sopravvenuta inutilità delle mansioni affidate alla lavoratrice, giacché queste non erano state specificate. Inoltre il Tribunale ha osservato che anche dopo la meccanizzazione della contabilità l’impiegata aveva continuato a svolgere manualmente operazioni contabili per la direzione aziendale, senza che in tale attività potesse ravvisarsi la tenuta di una cosiddetta "contabilità nera", ossia contrastante con le risultanze ufficiali del bilancio. L’azienda ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte, sostenendo tra l’altro che, essendo state soppresse la principali mansioni già assegnate alla lavoratrice, quelle residue non giustificavano la permanenza del rapporto di lavoro. Inoltre l’azienda ha censurato il Tribunale per non avere considerato che l’eventuale tenuta di una contabilità manuale, da ritenersi "nera", non poteva essere considerata un’attività lecita, tale da giustificare la permanenza del rapporto di lavoro.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, osservando che il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva (art. 3 1. n. 603 del 1966) dev'essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che è incensurabile in sede di legittimità. Nel caso di specie - ha rilevato la Corte - il Tribunale non ha escluso la verità del fatto addotto dall'imprenditore (acquisto di macchine per la contabilità, tali da ridurre l'attività manuale in precedenza svolta dalla lavoratrice) né si è sostituito a lui nelle scelta di gestione dell'impresa ma ha soltanto accertato, con motivazione coerente e completa, che le altre attività abitualmente svolte dalla lavoratrice, di grande rilevanza (gestione del personale e relazioni contabili manuali alla direzione aziendale) e tutt'ora svolte, nonché la permanenza nel posto di lavoro di altri dipendenti contabili pur dopo l'acquisto delle macchine, dimostravano come il motivo addotto fosse pretestuoso, ossia in realtà insussistente.

Infatti nel contratto di lavoro subordinato - ha affermato la Corte - è possibile che la singola mansione, intesa nel senso dell'art. 2103 cod. civ., abbia caratteri di complessità e cosi sia scomponibile in una pluralità di attività specifiche, secondo un accertamento che rimane affidato al giudice di merito. In tal caso suole parlarsi di "mansione polivalente", con la conseguenza che la prestazione dovuta dal lavoratore ed esigibile dal datore deve essere ravvisata in tutte le attività riconducibili all'art. 2103 cit. Consegue ancora che la sopravvenuta oggettiva inutilità della singola attività non determina necessariamente un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, ossia un'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione retributiva a carico del datore (art. 1467 cod. civ.) e quindi un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi degli artt. 1 e 3 L. 15 luglio 1966 n. 1604. La Corte ha infine osservato che la tenuta manuale di contabilità per la direzione, non poteva configurare attività illecita, tale dovendosi caso mai ritenere l'occultamento di dati veri o l'inserimento di dati falsi nei bilanci della società ad opera degli amministratori.


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