Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

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IL CREDITO DEL LAVORATORE VERSO IL FONDO DI GARANZIA PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO HA NATURA PREVIDENZIALE - Esso non si prescrive nel termine previsto dall'art. 2948 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 27917 del 19 dicembre 2005, Pres. Mileo, Rel. Picone).

In base all'art. 2948 cod. civ. il credito  del lavoratore per trattamento di fine rapporto si prescrive in cinque anni; la prescrizione inizia a decorrere al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Questa norma non deve essere applicata al credito del lavoratore avente ad oggetto l'erogazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Garanzia costituito presso l'Inps in base alla legge n. 297 del 1982. Infatti il diritto alla prestazione del Fondo non nasce in forza del rapporto di lavoro ma del distinto rapporto assicurativo- previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di questa; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.

L'istituzione del Fondo di Garanzia rende evidente l'attuazione di una forma di garanzia sociale e obbligatoria, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso di insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Deve escludersi pertanto che l'Inps possa ritenersi obbligato, in solido con il datore di lavoro, per il pagamento del trattamento di fine rapporto e che pertanto esso possa avvalersi della prescrizione prevista dall'art. 2948 cod. civ.. In materia va applicato il seguente principio di diritto: "Il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982,  ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'Inps, e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia."


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