Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

CON L'ART. 23 DELLA LEGGE N. 56 DEL 1987 È STATA CONFERITA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI UNA DELEGA IN BIANCO PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVE IPOTESI DI ASSUNZIONE A TERMINE - Anche non assimilabili a quelle regolate dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962 (Cassazione Sezione Lavoro n. 26989 del 7 dicembre 2005, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).

 L'art. 23 della legge n. 56 del 1987 assegna alle organizzazioni sindacali una "delega in bianco" nella individuazione delle fattispecie legittimanti il contratto a termine, le quali, pertanto, possono essere di ampio contenuto, di varia natura, e possono assumere caratteri non assimilabili a quelle regolate dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962, e non rivestire, infine quella temporaneità che è stata, in precedenza, dalla giurisprudenza considerata presupposto indefettibile del contratto a termine.

Il conferimento di tale delega discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulla necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori da assumere a termine nonché efficace salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali, di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori, di fissare contrattualmente limiti temporali all'autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato, e di riconoscere, dunque, fattispecie legittimanti l'assunzione a termine analoghe e con tratti caratterizzanti assimilabili a quelle contemplate nell'art. 1 della summenzionata legge n. 230 del 1962.

L'art. 23 della legge n. 56/87 si inserisce nel sistema delineato dalla legge n. 230 del 1962, sicché a dette fattispecie è applicabile l'art. 2 della suddetta legge sulla legittima prosecuzione del rapporto lavorativo. In ragione del sistema normativo regolante la proroga del contratto le parti sindacali - nel caso in cui il contratto collettivo fissi un preciso limite temporale per la relativa assunzione - mentre possono nella vigenza di detto contratto differire tale termine (ad esempio nel caso in cui non risulti raggiunto l'obiettivo per il quale si è proceduto all'assunzione a termine), non possono invece procedere a tale differimento con accordi successivi alla sua vigenza, per essere tali accordi intervenuti dopo l'acquisizione del diritto del lavoratore ad un rapporto a tempo indeterminato; diritto disponibile ad opera delle organizzazioni sindacali solo a seguito di uno specifico preventivo mandato ad esse rilasciato dal lavoratore.


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