Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

L'ASSEGNO DI DIVORZIO HA NATURA EMINENTEMENTE ASSISTENZIALE IN QUANTO È DOVUTO AL CONIUGE CHE NON ABBIA MEZZI ADEGUATI O SIA NELL'IMPOSSIBILITÀ DI PROCURARSELI - In base alla legge n. 898 del 1970 (Cassazione Sezione Prima Civile n. 22500 del 19 ottobre 2006, Pres. Luccioli, Rel. Panzani).

L'art. 5, comma 6, della legge n. 898/70 stabilisce che il Tribunale nel determinare l'assegno divorziale a favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive, deve tener contro delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutando tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970 l'assegno di divorzio si configura con natura eminentemente assistenziale, essendone condizionata l'attribuzione alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mentre gli altri criteri indicati dall'art. 5, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell'assegno stesso.

Nella prima delle due fasi nelle quali l'accertamento si articola, il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in circostanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi a procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno. Quanto alla successiva determinazione in concreto, oggetto della seconda fase, va ricordato che essa deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione.


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