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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IN MANCANZA DI UNO SPECIFICO ACCORDO, LA PARTECIPAZIONE ALL'IMPRESA FAMILIARE NON PUÒ DESUMERSI DALLA PRESTAZIONE DI LAVORO DOMESTICO - In base all'art. 230 bis cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 27839 del 16 dicembre 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Vidiri).
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Maria Grazia R., dopo essersi legalmente separata dal coniuge Rinaldo D., imprenditore, ha chiesto al Tribunale di Voghera l'accertamento della esistenza di un'impresa familiare cui ella aveva partecipato provvedendo come casalinga alla cura della casa, del marito e della figlia. Ella ha inoltre chiesto la condanna del marito al pagamento della quota di utili spettantele in base all'art. 230 bis cod. civ. Il Tribunale, in accoglimento della domanda, ha condannato Rinaldo D. a pagare alla moglie separata la somma di lire 757 milioni. In seguito ad impugnazione proposta da Rinaldo D. la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di I grado, ha escluso l'esistenza di un impresa familiare ed ha quindi rigettato la domanda diretta ad ottenere il pagamento dei relativi utili. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale ha rilevato che era risultata pacifica la circostanza che la R. si era sempre dedicata in esclusiva alla cura della casa ed all'educazione delle figlie; sulla base di questo solo dato fattuale Maria Grazia R. non poteva però considerarsi contitolare dell'impresa familiare, mancando tra i coniugi un accordo volto a considerare la gestione della casa e la cura dei componenti della famiglia come strettamente correlata e finalizzata alla gestione dell'impresa attraverso un coordinamento e frazionamento dei compiti nell'ambito del consorzio domestico. Maria Grazia R. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte d'Appello per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 27839 del 16 dicembre 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Vidiri) ha rigettato il ricorso. Numerose norme - ha affermato la Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite - hanno portato alla valorizzazione del lavoro casalingo (considerato nell'economia della famiglia alla stessa stregua del lavoro professionale dell'altro coniuge); la scelta della comunione dei beni, come regime patrimoniale legale, costituisce la massima manifestazione di tale valorizzazione, nonché del principio di assoluta uguaglianza, cui il legislatore ha inteso informare i rapporti tra coniugi. Tuttavia - ha osservato la Corte - proprio perché il lavoro casalingo, prestato nell'adempimento dell'obbligo contributivo nascente dal matrimonio, ha ottenuto così ampi riconoscimenti anche sul piano patrimoniale, non può di per sé solo ritenersi sufficiente anche a giustificare la partecipazione all'impresa familiare del coniuge, che svolga esclusivamente lavoro domestico. La stessa Corte ha rimarcato al riguardo come sarebbe estremamente arduo e darebbe adito a soluzioni arbitrarie il quantificare in termini economici di partecipazione all'impresa - così come prescrive il disposto dell'art. 230 bis cod. civ. - un'attività la cui misura e intensità non sia in relazione all'apporto produttivo dato all'azienda ma sia determinata esclusivamente dalla composizione della famiglia (la presenza o meno dei figli) e dalla misura delle prestazioni necessarie all'andamento della casa.
La configurabilità della partecipazione all'impresa familiare del coniuge o di uno stretto parente del titolare, deve essere correlata all'affettivo e concreto contributo fornito all'organizzazione dell'impresa, sicchè deve escludersi, nel caso di impresa familiare, costituita in base a specifici accordi (anziché "per acta concludentia"), il sorgere a favore delle parti stipulanti di una presunzione assoluta di collaborazione nell'impresa, insuscettibile di prova contraria. Ai fini del riconoscimento dell'istituto, residuale, della impresa familiare - ha concluso la Corte - è necessario che ricorrano due condizioni, e cioè, che venga fornita la prova sia dello svolgimento da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno) sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi).
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