Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA CONTROVERSIA PROMOSSA DAL VINCITORE DI UN CONCORSO PUBBLICO PER OTTENERE L'ASSEGNAZIONE A UNA DETERMINATA SEDE RIENTRA NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - In base all'art. 2907 cod. civ. (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 23737 dell'8 novembre 2006, Pres. Carbone, Rel. La Terza).

La controversia promossa nei confronti della pubblica amministrazione dal vincitore di un concorso al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto all'assegnazione ad una determinata sede rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e pertanto deve essere promossa davanti al Tribunale del lavoro. Invero è già stato affermato (Sez. Un. n. 6421 del 25 marzo 2005) che in tema di lavoro pubblico "privatizzato" ed in ipotesi di procedura di mobilità del personale docente riguardante i passaggi di cattedra e di ruolo della scuola secondaria superiore, va esclusa la configurabilità di situazioni di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa, mentre va ricondotto al diritto soggettivo l'interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro le quali, non incidendo direttamente sui rapporti di lavoro dedotti in giudizio, determinano taluni assetti organizzativi del personale. La presente fattispecie, che attiene alla assegnazione della sede è analoga a quella oggetto della pronunzia citata. Né può essere ricondotta alla nozione allargata di "procedura concorsuale per l'assunzione", comprendente il passaggio da un'area funzionale ad altra, rispetto alla quale sono configurabili interessi legittimi non solo per i partecipanti alla procedura stessa, ma anche per il terzi in qualche modo "interessati".

La conclusione è che la natura privata del procedimento di assegnazione delle sedi non consente di configurare in astratto interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive concepibili soltanto in correlazione con l'attività autoritativa dell'amministrazione, attività autoritativa che costituisce il presupposto costituzionalmente obbligato perché una controversia sia attribuita, ai sensi dell'art. 103 Cost., alla speciale giurisdizione del giudice amministrativo, ivi compresa quella esclusiva. Principio, questo, ribadito dal recente intervento legislativo attuato con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'inserimento dell'art. 1-bis: "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente". Di fronte all'attività non autoritativa e di diritto privato delle amministrazioni pubbliche, tutte le situazioni giuridiche soggettive degli interessati vanno ricondotte alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 cod. civ. ai fini dell'identificazione del giudice competente per la tutela.


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