Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

L'OBBLIGO PER GLI ISCRITTI ALLA F.I.G.C. DI RICORRERE ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA SI FONDA SU UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO IRRITUALE - Il sistema non è in contrasto con la Costituzione (Cassazione Sezione Prima Civile n. 21006 del 27 settembre 2006, Pres. Adamo, Rel. San Giorgio).

L'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. (associazione con personalità giuridica di diritto privato) - il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statuale - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del decreto legge n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, che, all'art. 2, comma secondo, prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma primo dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni; mentre subordina, come è desumibile dalla formulazione dell'art. 3, comma primo, al previo esaurimento dei grandi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statuale nelle materie ad essa riservate. In tale quadro, non si espone a censure l'interpretazione, da parte dei giudici di merito, della clausola di cui all'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. nel senso che essa sia una clausola compromissoria realizzante una forma di arbitrato irrituale.

La questione di legittimità costituzionale delle predette norme in riferimento al diritto di azione e di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione ed al principio del monopolio statale della giurisdizione, di cui all'art. 102 Cost. è manifestamente infondata. Ed infatti, premesso che il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all'art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rilevarsi che il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma appunto dell'arbitrato irritale ex art. 806 cod. proc. civ., che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita.


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