Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL PROCESSO DEL LAVORO IL DIRITTO DI PRODURRE DOCUMENTI SI ESTINGUE SE NON VIENE ESERCITATO AL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL RICORSO O DELLA MEMORIA DIFENSIVA - Resta salva la possibilità, per il Giudice di disporre d'ufficio, mezzi istruttori al fine dell'accertamento della verità (Cassazione Sezione Lavoro n. 11922 del 22 maggio 2006, Pres. Mattone, Rel. Vidiri).

Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell'art. 416, terzo comma, c.p.c., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolare modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e 437, comma 2, c.p.c., che, a sua volta pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova (fra i quali devono annoverarsi anche i documenti), l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto dei termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di riviviscenza in grado di appello.

Tale rigoroso sistema di preclusione trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; poteri, peraltro, da esercitarsi pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. Ai fini dell'operatività delle preclusioni e dei termini decadenziali deve operarsi una completa equiparazione tra prova precostituita (quale quella documentale) e prova costituenda (quale testimoniale) con la conseguenza che l'omessa indicazione dei documenti e l'omesso deposito degli stessi negli atti introduttivi della controversia (ricorso per l'attore; comparsa di costituzione per il convenuto) determina - con i limiti innanzi precisati - la decadenza delle parti dal diritto di avvalersi di detti documenti ai fini probatori.


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