Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

LA DIFFAMAZIONE PUÒ VERIFICARSI ANCHE QUANDO UN FATTO VERO SIA OGGETTO DI UNA PRESENTAZIONE COMPLESSIVA SPROPORZIONATA ALLA SUA IMPORTANZA - Per violazione dell'obbligo di continenza formale (Cassazione Sezione Terza Civile n. 8953 del 18 aprile 2006, Pres. Preden, Rel. Massera).

La diffamazione a mezzo stampa può configurarsi anche quando il fatto riferito è vero ma viene esposto in modo unilaterale e incompleto, con riferimento ad altre vicende arbitrariamente ad esso collegate e con una presentazione complessiva sproporzionata alla sua importanza, sì da travalicare lo scopo informativo. Quando ciò si verifica, ne risulta violato il principio della continenza formale dell'esposizione. Può ravvisarsi una violazione del canone della continenza formale, ovvero della presentazione misurata della notizia, anche sulla base della considerazione autonoma del titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo dell'articolo.


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