Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO PROPOSTA NELLA FASE CAUTELARE DEL PROCESSO DEVE ESSERE RIPROPOSTA NEL GIUDIZIO DI MERITO - Perché il giudice possa prenderla in considerazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 18492 del 19 settembre 2005, Pres. Senese, Rel. De Renzis).

Francesco C., giornalista professionista redattore del quotidiano La Sicilia, è stato trasferito da Agrigento, ove era preposto alla locale redazione, alla redazione centrale in Catania. Egli ha proposto, davanti al Tribunale di Agrigento un ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale richiesta di provvedimento ex art. 700 c.p.c. In particolare egli ha chiesto in via d'urgenza la sospensione dell'efficacia del trasferimento e del merito, oltre alla dichiarazione di illegittimità di questo provvedimento, il suo diritto alla retrodatazione dell'inizio del rapporto e a percepire le differenze di retribuzione derivanti dalla effettiva anzianità di servizio e dalle mansioni di capo servizio da lui svolte. Ai fini della competenza egli ha sostenuto che l'accordo iniziale in base al quale era sorto il rapporto di lavoro subordinato si era verificato in Agrigento. La società editrice, con sede a Catania, si è costituita nella fase preliminare d'urgenza con una memoria difensiva nella quale, tra l'altro, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Agrigento, indicando, come ufficio competente, il Tribunale di Catania. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza ed ha sospeso, con provvedimento ex art. 700 c.p.c. l'efficacia del trasferimento. Il reclamo proposto dalla società editrice è stato rigettato. Ha avuto quindi inizio il giudizio di merito nel quale la società si è costituita con una seconda memoria difensiva, nella quale non ha rinnovato l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata nella fase d'urgenza e si è limitata a contestare il fondamento della domanda. Il Tribunale di Agrigento ha confermato con sentenza l'illegittimità del licenziamento ed ha anche accolto le domande relative alla retrodatazione dell'inizio del rapporto e alle differenze di retribuzione. La società editrice ha proposto appello, sostenendo, tra l'altro, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Agrigento. La Corte d'Appello di Palermo ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza per territorio ed ha riformato la sentenza del Tribunale di Agrigento, affermando la competenza per territorio del Tribunale di Catania. Il giornalista ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l'altro, che la Corte d'Appello non avrebbe dovuto pronunciare sulla questione della competenza per territorio, essendole ciò precluso per due motivi: perché la società editrice, in primo grado, si era limitata a eccepire l'incompetenza per territorio nella memoria difensiva con la quale, nella fase cautelare, aveva resistito alla richiesta di sospensione, in via d'urgenza, dell'efficacia del trasferimento, ma non aveva riproposto l'eccezione nella memoria difensiva depositata nel giudizio di merito, avente peraltro un oggetto più ampio di quello della fase cautelare, in quanto concernente non solo il trasferimento, ma anche le domande di retrodatazione e di differenze di retribuzione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18492 del 19 settembre 2005, Pres. Senese, Rel. De Renzis) ha accolto il ricorso. L'art. 38 del C.P.C., come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990 n. 353 - ha osservato la Corte - dispone che l'incompetenza per territorio, fuori dei casi in cui essa è inderogabile, è eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta; trattasi quindi di competenza avente carattere debole, nel senso che occorre (nell'ipotesi di incompetenza non inderogabile) l'eccezione della parte interessata, non essendo rilevabile di ufficio ed essendo rinunciabile. Ciò posto - ha aggiunto la Corte - va rimarcato che nel caso di specie l'eccezione di incompetenza per territorio è stata sollevata dalla società Domenico Sanfilippo nella memoria relativa al ricorso ex art. 700 c.p.c., memoria con la quale essa società ha resistito alla domanda di provvedimento cautelare; detta eccezione è stata dichiarata infondata dal Giudice di Agrigento nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. in data 26.7.1997 e nella decisione collegiale del 22.8.1997 di rigetto del reclamo proposto dalla società.

Risulta inoltre dagli atti - ha rilevato la Corte - che la stessa società non ha riprodotto l'eccezione di incompetenza nella memoria di costituzione nella fase di merito, né successivamente la ha riproposta in sede di conclusioni del giudizio di primo grado; va puntualizzato altresì che l'eccezione di incompetenza in questione è stata sollevata soltanto con riferimento alla richiesta di provvedimento cautelare di sospensione di efficacia del trasferimento e non con riferimento alle altre domande proposte con gli altri due ricorsi, riuniti al primo, aventi ad oggetto la retrodatazione dell'inizio del rapporto di lavoro subordinato, il pagamento di differenze retributive, l'adibizione alle mansioni di responsabile della redazione.

In questa situazione - ha concluso la cassazione - la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione delle risultanze di causa e dei principi evidenziati in tema di competenza territoriale; in conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata con dichiarazione della competenza del Tribunale di Agrigento e con rinvio dinanzi a questo anche per le spese del giudizio di cassazione.


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