Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

QUANDO IL LAVORATORE SIA STATO ASSICURATO IN UN PRIMO TEMPO PRESSO L'INPS E SUCCESSIVAMENTE PRESSO L'INPGI, L'OBBLIGO DI GARANTIRE IL PAGAMENTO DEL T.F.R. IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AZIENDA SPETTA ALL'INPGI - Non si deve procedere a una ripartizione pro quota fra i due istituti (Cassazione Sezione Lavoro n. 18294 del 16 settembre 2005, Pres. Senese, Rel. Toffoli).

Patrizia L., Chiara B. e Valentina G. hanno lavorato alle dipendenze di una società editrice dapprima come impiegate, con versamento dei contributi previdenziali all'INPS e successivamente come giornaliste con trattamento previdenziale INPGI. In seguito al fallimento della datrice di lavoro esse hanno chiesto all'INPGI il pagamento del trattamento di fine rapporto a carico del fondo di garanzia costituito presso tale istituto in base all'art. 2 della legge n. 297 del 1982. L'INPGI ha rifiutato il pagamento della quota del t.f.r. corrispondente ai periodi iniziali dei rapporti di lavoro durante le quali le interessate erano state inquadrate come impiegate. Le lavoratrici hanno chiesto al Tribunale di Milano di condannare l'INPS e in subordine l'INPGI al pagamento delle quote di t.f.r. che non erano state liquidate dall'INPGI. Il Tribunale ha accolto la domanda nei confronti dell'INPGI., in quanto ha ritenuto che esso dovesse rispondere, in sede di liquidazione del t.f.r., anche del credito delle lavoratrici relativo al periodo in cui esse avevano lavorato come impiegate. Questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Milano, che ha posto a carico dell'INPS il t.f.r. maturato per il periodo in cui le interessate avevano lavorato come impiegate. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione impugnata per difetto di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18294 del 16 settembre 2005, Pres. Senese, Rel. Toffoli) ha accolto il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui l'obbligo di pagamento del t.f.r. posto a carico del fondo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro, è effetto di un accollo cumulativo ex lege; l'assunzione dell'obbligazione anche da parte dell'istituto assicurativo, è subordinato alla verificazione dell'evento protetto, cioè l'insolvenza del datore di lavoro accertata nei modi previsti dalla legge. Ne consegue - ha affermato la Corte - che, rispetto alla previsione da parte dell'art. 2 della legge n. 297/1982 della costituzione di fondi di garanzia non solo presso l'INPS, ma anche presso l'INPGI, istituto assicuratore dei giornalisti, e presso l'Inpdai, istituto assicuratore dei dirigenti di aziende industriali (quest'ultimo, peraltro, ormai soppresso e assorbito dall'INPS), deve ritenersi che assuma rilievo, con riferimento all'intero t.f.r., la responsabilità del fondo competente in relazione alla natura giuridica del rapporto di lavoro in essere al momento della sua cessazione. Né fondatamente può valorizzarsi - ha aggiunto la Corte -l'esistenza di contribuzioni a favore di un fondo diverso in una fase precedente dei rapporti di lavoro, di cui non è in discussione la unitarietà; non sussiste, infatti, alcun nesso diretto tra la contribuzione versata anno per anno in relazione alle retribuzioni corrisposte ai singoli lavoratori e la protezione assicurativa garantita ai medesimi per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro. Al riguardo - ha concluso la Cassazione - deve in particolare ricordarsi non solo il principio c.d. dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116, primo comma, cod. civ., ma anche, più in radice, che non esiste alcuna correlazione tra misura della contribuzione e misura delle prestazioni, in quanto i contributi devono essere versati in una certa percentuale della complessiva retribuzione assoggettabile a contribuzione ex art. 12 L. n. 153/1969, e cioè anche sulle voci non computabili ai fini del t.f.r. a norma dell'art. 2120 cod. civ. 


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