Legge e giustizia: mercoledì 01 maggio 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

È VALIDO L'IMPEGNO ASSUNTO DAL LAVORATORE DI NON DIMETTERSI PRIMA DI UN CERTO TERMINE - Il diritto di recesso è disponibile (Cassazione Sezione Lavoro n. 17817 del 7 settembre 2005, Pres. Ciciretti , Rel. Balletti).

Paolo R. è stato assunto come pilota alle dipendenze della S.p.A. Air Vallèe. Nel contratto sottoscritto nel luglio 1996 la datrice di lavoro si è assunta ogni onere concernente l'effettuazione, da parte di Paolo R., di un corso di abilitazione come pilota in addestramento di I livello; è stato peraltro stabilito che, in caso di dimissioni del lavoratore prima del termine di quattro anni dalla conclusione del corso, egli avrebbe dovuto rimborsare alla società la somma di lire 33.000.000 corrispondente al costo del corso di abilitazione. Paolo R. si è dimesso nel settembre del 1997. L'azienda  ha ottenuto nei suoi confronti dal Tribunale di Aosta un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 33.000.000 pattuita nel contratto per il caso di recesso del lavoratore prima della scadenza del termine quadriennale. Il lavoratore ha proposto opposizione  innanzi al Tribunale di Aosta sostenendo che l'accordo concluso con l'azienda al momento dell'assunzione costituiva una transazione avente ad oggetto un diritto indisponibile e pertanto doveva ritenersi inefficace. Sia il Tribunale di Aosta che la Corte di Appello di Torino hanno ritenuto fondata l'opposizione ed hanno pertanto dichiarata non dovuta dal lavoratore la somma di lire 33.000.000. La Corte di Appello in particolare ha affermato che con l'accordo intervenuto al momento dell'assunzione era stata indebitamente limitata la facoltà di recesso del lavoratore garantita dall'art. 2118 c.c. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello di Torino per violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 17817 del 7 settembre 2005, Pres. Ciciretti, Rel.  Balletti) ha accolto il ricorso in quanto ha escluso che l'accordo iniziale costituisse una transazione  e che esso avesse inciso su un diritto indisponibile del lavoratore. Il lavoratore subordinato - ha affermato la Corte, richiamando la sua precedente sentenza n. 1493/98 - può liberamente  disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto di lavoro, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, per cui non contrasta con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui vengono previsti limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima; con l'ulteriore precisazione che la medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., per le quali è richiesta l'approvazione specifica per iscritto.


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