Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'IMPORTO DELLA PENSIONE RICHIESTA ANTICIPATAMENTE DAL LAVORATORE, PER EFFETTO DELL'INVALIDITÀ RIPORTATA IN UN INCIDENTE STRADALE, NON PUÒ ESSERE DEFALCATO DALL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - Deve escludersi la possibilità di compensazione (Cassazione Sezione Terza Civile n. 15822 del 28 luglio 2005, Pres. Preden, Rel. Fantacchiotti).

Giuseppe C., rimasto gravemente ferito in un incidente stradale, ha promosso un giudizio davanti al Tribunale di Velletri nei confronti del proprietario dell'auto investitrice e della relativa compagnia assicuratrice al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Egli ha fatto presente, tra l'altro, che, per l'invalidità permanente riportata, era stato costretto a collocarsi in pensione con un anticipo di cinque anni. Il Tribunale, dopo avere stabilito che la responsabilità dell'incidente doveva attribuirsi ad entrambe le parti in misura del 50% ciascuno, ha determinato il risarcimento in misura di lire 420 milioni. Questo importo è stato ridotto a 275 milioni di lire dalla Corte di Appello di Roma che ha accolto la tesi della compagnia assicuratrice secondo cui, dato che Giuseppe C. si era collocato in pensione con l'anticipo di cinque anni percependo così i relativi redditi, il danno da invalidità permanente, per il primo quinquennio doveva determinarsi solo nella differenza fra l'ammontare della retribuzione che Giuseppe C. avrebbe percepito se avesse proseguito l'attività lavorativa e la pensione di inabilità conseguita e, per il periodo successivo solo nella differenza tra la retribuzione che il medesimo avrebbe percepito se avesse proseguito l'attività lavorativa fino al compimento dell'età pensionabile, versando i contributi per la pensione e la pensione di vecchiaia liquidata sulla base del minor periodo contributivo. Giuseppe C. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello per difetto di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 15822 del 28 luglio 2005, Pres. Preden, Rel. Fantacchiotti), ha accolto il ricorso nella parte concernente la determinazione del risarcimento del danno da invalidità permanente ed ha rinviato la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, enunciando per il giudice del rinvio il seguente principio di diritto: "Il lavoratore che, a causa della invalidità provocata da altrui illecito extracontrattuale, sia stato costretto al pensionamento anticipato, ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita dei proventi della sua attività lavorativa fino al compimento dell'età pensionabile, dovendosi escludere la possibilità di compensazione di questo danno con i redditi della pensione percepita".

L'anticipato pensionamento di invalidità - ha affermato la Corte - non esclude, se frutto di una scelta necessitata del lavoratore, il nesso di causalità tra l'invalidità e la perdita del reddito di lavoro dipendente che, dunque, deve essere riconosciuta in quanto lucro cessante; il reddito che il lavoratore trae dal pensionamento, in quanto dipendente da un titolo diverso, non può compensare il costo del danno legato alla perdita del reddito di lavoro dipendente ricollegabile sotto il profilo causale alla invalidità.


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