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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE PUÒ ESSERE RILEVATA DAL GIUDICE D'UFFICIO - Non forma oggetto di una vera e propria eccezione (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 15661 del 27 luglio 2005, Pres. Carbone, Rel. Roselli).
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Franco L. ha chiesto all'INAIL la rendita prevista dalla legge per una malattia professionale consistente in artrosi contratta a causa della sua attività di aiuto cuoco dipendente da un'Azienda Sanitaria Locale. Poiché l'INAIL non ha accolto la domanda, egli ha promosso, nel 1997, un giudizio davanti al Pretore di Pistoia per ottenere il riconoscimento del suo diritto alla rendita. Unitamente al ricorso introduttivo del giudizio egli ha depositato una lettera inviata per suo conto da un ente di patronato all'INAIL in data 2 agosto 1996 al fine di sollecitare la concessione della rendita. Costituitosi in giudizio l'INAIL ha eccepito la prescrizione triennale del diritto in base all'art. 112 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, senza tener conto della lettera inviata in tempo utile dall'ente di patronato. La difesa del lavoratore peraltro non ha formalmente dichiarato di controeccepire l'interruzione della prescrizione mediante tale lettera. Il Pretore ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INAIL, rigettando la domanda del lavoratore, in quanto presentata oltre tre anni dopo l'insorgere della malattia. Mario D. ha proposto appello davanti al Tribunale di Pistoia, sostenendo, tra l'altro, di avere validamente interrotto la prescrizione con la lettera inviata per suo conto dal patronato il 2 agosto 1996, prodotta insieme al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Il Tribunale ha rigettato l'appello in quanto ha ritenuto che la controeccezione di interruzione della prescrizione avrebbe dovuto essere formalmente sollevata dal lavoratore nel giudizio di primo grado e che non poteva ritenersi sufficiente a tal fine la mera produzione della lettera in data 2 agosto 1996. Il Tribunale ha fatto riferimento all'art. 112 cod. proc. civ. secondo cui il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni non sollevate dalle parti e all'art. 437 cod. proc. civ. secondo cui nel processo del lavoro non possono essere sollevate nuove eccezioni in grado di appello.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'interruzione della prescrizione avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dal Pretore nel giudizio di primo grado, essendo stata ritualmente depositata la lettera del patronato che aveva tempestivamente sollecitato la concessione della rendita. Il lavoratore ha altresì rilevato che l'interruzione della prescrizione non costituisce eccezione in senso stretto e può pertanto essere fatta valere dalla parte anche in appello, ove sia stata documentata nel giudizio di primo grado. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite Civili essendosi determinato in materia un contrasto di giurisprudenza nell'ambito della Sezione Lavoro.
Le Sezioni Unite (sentenza n. 15661 del 27 luglio 2005, Pres. Carbone, Rel. Roselli) hanno accolto il ricorso, in quanto hanno ritenuto che la controeccezione di interruzione della prescrizione non costituisca "eccezione in senso stretto" e pertanto possa essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti. L'attore - ha osservato la Corte - di fronte all'eccezione di prescrizione non può considerarsi titolare di alcuna posizione soggettiva diversa da quella dedotta in giudizio, ma semplicemente è in grado di contrapporre all'eccipiente un fatto dotato di efficacia interruttiva.
L'interesse a giovarsi di questo atto - ha affermato la Corte - è compreso nell'interesse sottostante il diritto azionato, né certo potrebbe sottostare ad una distinta azione costitutiva; il legislatore collega immediatamente l'effetto interruttivo ai fatti previsti dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ. onde l'eccezione non amplia i termini della controversia ma concorre a realizzare l'ordinamento giuridico nell'orbita della domanda, su cui il giudice deve pronunciarsi tota re perspecta, ossia prendendo in considerazione d'ufficio gli atti interruttivi; spetta dunque a lui di decidere la questione di prescrizione, ritualmente introdotta dal convenuto attraverso l'eccezione di cui all'art. 2938 cod. civ., tenendo conto del fatto, anche dedotto in giudizio prima dell'eccezione, idoneo a produrre l'interruzione, qualora l'attore abbia affermato il proprio diritto ritualmente e rettamente provandone sussistenza e persistenza.
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