Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA DESTINAZIONE DI UN OPERAIO SPECIALIZZATO, ADDETTO A UN'OFFICINA NAVALE, A MANSIONI DI CONTROLLO DELL'IMBARCO DELLE AUTOVETTURE PUÒ CONFIGURARE DEQUALIFICAZIONE - Ne consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del danno (Cassazione Sezione Lavoro n. 13719 del 27 giugno 2005, Pres. Senese, Rel. Roselli).

Antonio A. ed altri dipendenti della società Caremar, operai specializzati addetti all'officina navale, in seguito ad una riorganizzazione aziendale sono stati destinati a mansioni di addetti al controllo dell'imbarco e dello sbarco delle autovetture, con il compito di provvedere all'incolonnamento e di dare informazioni ai passeggeri; la retribuzione è rimasta invariata. I lavoratori si sono rivolti al Pretore di Napoli sostenendo che la società si era resa responsabile di violazione dell'art. 2103 cod. civ. in quanto aveva assegnato loro mansioni dequalificanti. Essi hanno chiesto la restituzione delle mansioni in precedenza svolte e la condanna dell'azienda al risarcimento del danno.L'azienda si è difesa sostenendo che il mutamento di mansioni era stato reso necessario dalla chiusura dell'officina cui i lavoratori erano addetti e che comunque le nuove mansioni erano corrispondenti, in base al contratto collettivo, al loro livello di inquadramento.

Sia il Pretore che la Corte d'Appello di Napoli hanno ravvisato un'illegittima dequalificazione ed hanno condannato l'azienda al risarcimento del danno. In particolare la Corte d'Appello ha rilevato che la minore qualificazione delle nuove mansioni rispetto alle precedenti era evidente, trattandosi di incolonnare le autovetture e di dare informazioni ai passeggeri e non più di applicare conoscenze tecniche come operai specializzati, con danno patrimoniale indiretto, consistente nella perdita di capacità professionale. La Corte ha inoltre rilevato che la dequalificazione a fine di salvaguardia dell'occupazione può essere ritenuta legittima solo se concordata, mentre nel caso in esame era stata decisa unilateralmente dalla datrice di lavoro. La Caremar ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Napoli per violazione dell'art. 2103 cod. civ. e per vizi di motivazione, rilevando tra l'altro che le nuove mansioni rientravano fra quelle previste dal ccl per la qualifica dei lavoratori e che comunque il mutamento era stato reso necessario da oggettive necessità organizzative e dalla necessità di tutelare l'occupazione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13719 del 27 giugno 2005, Pres. Senese, Rel. Roselli) ha rigettato il ricorso. Essa ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui, al fine di accertare se sia stato rispettato l'art. 2103 cod. civ., non è sufficiente il riferimento astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente e consentano il mantenimento o l'accrescimento delle qualità professionali.La Corte ha inoltre ricordato che la dequalificazione operata per oggettive esigenze aziendali e per evitare il licenziamento può essere ritenuta legittima solo se sia avvenuta con il consenso del lavoratore.


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