Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'ASSEGNAZIONE, PER MOTIVI DISCIPLINARI, DI MANSIONI MENO GRATIFICANTI DELLE PRECEDENTI COSTITUISCE PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO - Per violazione dell'art. 7 St. Lav. e dell'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 13187 del 20 giugno 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Spanò).

Claudio A., dipendente della Rai Radiotelevisione italiana Spa, è stato punito, in seguito a un addebito disciplinare, con l'assegnazione di mansioni meno gratificanti da un punto di vista umano e professionale. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Roma hanno dichiarato illegittimo il provvedimento aziendale.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13187 del 20 giugno 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Spanò) ha rigettato, sul punto, il ricorso dell'azienda. Il Tribunale di Roma - ha osservato la Corte - ha ben evidenziato che le nuove mansioni erano meno gratificanti da un punto di vista umano e professionale ed ha quindi concluso che, in mancanza di uno specifico motivo organizzativo e tecnico, il collegamento causale con il fatto addebitato evidenziava lo scopo di allontanare il lavoratore dai compiti precedentemente svolti e a lui graditi; il comportamento di parte datoriale era contrario quindi all'art. 7 della legge 300/70 ed anche ai principi di correttezza e buona fede. Trattasi di una valutazione di merito - ha osservato la Corte - adeguatamente motivata e immune da qualsiasi vizio logico che non può quindi essere criticata in sede di legittimità; deve d'altra parte ricordarsi la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, con riguardo allo jus variandi del datore di lavoro, il divieto di variazioni in pejus opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardarne il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti prospettive di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.


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