Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'INDENNITÀ PER I RATEI DI FERIE NON GODUTE NELL'ULTIMO ANNO DEL RAPPORTO DI LAVORO HA NATURA RETRIBUTIVA - Il relativo importo deve essere incluso nel calcolo del t.f.r. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11960 dell'8 giugno 2005, Pres. Mattone, Rel. Roselli).

Francesco R., dipendente della s.p.a. Fiat Auto, ha sempre goduto regolarmente delle ferie. Nell'ultimo anno di lavoro egli non ne ha fruito perché la cessazione del rapporto è avvenuta prima del periodo previsto per le ferie. Tra le spettanze di fine rapporto l'azienda gli ha corrisposto una somma a titolo di indennità per le ferie non godute, in applicazione del contratto collettivo che prevedeva, nel caso di risoluzione del contratto di lavoro "il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati".

Questa somma non è stata inclusa nella retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Torino di condannare l'azienda al pagamento delle differenze derivate dalla mancata inclusione dell'indennità per ferie non godute nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il Tribunale ha rigettato la domanda, in quanto ha escluso la natura retributiva dell'indennità. Questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino che ha condannato l'azienda al pagamento della differenza richiesta. Il pagamento dei ratei di ferie non godute - ha osservato la Corte - essendo previsto dal contratto collettivo e non derivando da un'inadempienza del datore di lavoro, non aveva funzione risarcitoria, ma retributiva e pertanto il relativo importo andava incluso nel calcolo del t.f.r. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Appello di Torino per violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11960 dell'8 giugno 2005, Pres. Mattone, Rel. Roselli) ha rigettato il ricorso. Ai sensi dell'art. 2109, secondo comma, cod. civ. - ha osservato la Cassazione - il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, che l'art. 36, terzo comma, Cost. definisce irrinunciabile; questo diritto è proporzionale alla quantità di lavoro prestato ossia matura progressivamente durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, compreso il periodo di prova talora anche in caso di sospensione, ad es. per maternità; le ferie debbono essere di regola godute durante l'anno lavorativo ma col consenso del lavoratore possono essere posticipate, mentre in caso di mancata fruizione il contratto collettivo può prevedere il diritto ad un'indennità sostitutiva. Circa la funzione, risarcitoria o retributiva, di questa indennità - ha rilevato la Corte - esiste un contrasto di giurisprudenza; nella presente controversia tuttavia non è necessario prendere posizione sul contrasto, essendo certo che, quando la mancata fruizione delle ferie sia sicuramente non imputabile al datore di lavoro, a causa della risoluzione del rapporto durante l'anno (in tal caso il contratto collettivo sottoposto alla Corte di Appello prevedeva un compenso proporzionale ai dodicesimi di retribuzione maturati) o anche a fine anno nel caso di ferie posticipate, non è possibile ravvisare alcun inadempimento di obblighi derivanti da legge o da contratto e quindi attribuire alcuna funzione risarcitoria alle somme corrisposte al lavoratore, le quali assumono così natura retributiva.

Questa interpretazione - ha aggiunto la Corte - è corroborata dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., secondo cui, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese; tale disposizione è ispirata al criterio di onnicomprensività, che è derogabile solo dalla contrattazione collettiva, nel senso che vanno considerate come retribuzione tutte le somme pagate per causa tipica e normale del rapporto di lavoro ed anche non correlate alla effettiva prestazione lavorativa, con esclusione di quelle dovute ad occasione accidentalmente connessa col rapporto; in tal senso si è espressa la sentenza impugnata, la quale, in presenza di una somma corrisposta in connessione e proporzione con le prestazioni lavorative già eseguite ed in difetto di contraria clausola contrattuale, ha ritenuto doversi comprendere le dette somme nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.


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