Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA MAGGIORAZIONE DEL PERIODO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ SPETTA AI LAVORATORI IMPIEGATI IN ZONE "SVANTAGGIATE" - Indipendentemente dalla sede dell'impresa (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 11326 del 30 maggio 2005, Pres. Carbone, Rel. Coletti).

Salvatore B., dipendente della società Negozi Richard Ginori presso la filiale di Catania, in età di oltre 40 anni, è stato licenziato per riduzione di personale e collocato in mobilità per un periodo di 24 mesi, con attribuzione della relativa indennità. Egli ha chiesto all'INPS di riconoscere il suo diritto a fruire della maggiorazione di dodici mesi del periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, in base all'art. 7 della legge n. 223 del 1991 secondo cui nelle aeree "svantaggiate" (risultanti dal decreto presidenziale 6 marzo 1978 n. 218) tale periodo è elevato a trentasei mesi per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni. L'Inps non ha accolto la richiesta, motivando il rigetto con il rilievo che la sede della datrice di lavoro non era nel Mezzogiorno, ma a Milano.

Nella causa che ne è seguita, sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Catania hanno riconosciuto il diritto del lavoratore a beneficiare della maggiorazione del periodo di mobilità, affermando che in mancanza di indicazioni desumibili dal testo letterale della norma di legge, occorreva interpretarla facendo riferimento alle finalità perseguite dal legislatore, ravvisabili nella esigenza di favorire le possibilità di reimpiego del lavoratore operante nelle aree svantaggiate, in considerazione delle difficoltà occupazionali ivi esistenti; sì che, indipendentemente dall'ubicazione dell'impresa datrice di lavoro, andava dato rilievo al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, all'essere stato, cioè, il lavoratore occupato in una delle zone, il Mezzogiorno d'Italia, che il legislatore considera ostative a una sua agevole ricollocazione. L'Inps ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, sostenendo che l'art. 7 della legge n. 223 del 1991 andava interpretato nel senso che esso si applicasse soltanto ai dipendenti delle aziende aventi sede nelle zone svantaggiate. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite, in considerazione del contrasto di giurisprudenza verificatosi nella Sezione Lavoro che con alcune sentenze (n. 16798 del 2002, n. 15822 del 2003 e n. 12630 del 2004) ha affermato che il criterio da applicare è quello della zona in cui il lavoratore è stato effettivamente impiegato, mentre nella sentenza n. 2409 del 2004, ha affermato che il beneficio può essere riconosciuto solo se la sede dell'impresa si trovi in una zona svantaggiata, in quanto "ausilio dell'impresa in crisi".

Le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 11326 del 30 maggio 2005 (Pres. Carbone, Rel. Coletti) hanno rigettato il ricorso, aderendo all'indirizzo maggioritario. Le norme relative alla indennità di mobilità - ha osservato la Corte - per un verso, appartengono alla regolazione "promozionale" del mercato del lavoro, considerato in termini di assetto delle opportunità di reimpiego e, sotto altro profilo, sono da ricondurre alla categoria degli interventi di politica sociale funzionali al "sostegno", sul piano economico, della personale condizione di disoccupazione del lavoratore, ancorché la prestazione di nuova istituzione abbia contenuto diverso rispetto al trattamento ordinario di disoccupazione, e si distingua, altresì, per il suo carattere privilegiato, perché conseguente ai (soli) licenziamenti collettivi disposti da imprese di determinate dimensioni ed operanti in determinati settori. Che queste siano le finalità dell'istituto, piuttosto che quella di offrire un "ausilio all'impresa in crisi" - ha affermato la Corte - è conclusione inequivocamente argomentabile dalle disposizioni della legge n. 223 del 1991 che, testualmente (art. 7, comma 1), identifica come titolari del diritto all'indennità di mobilità (non le aziende, bensì) "i lavoratori collocati in mobilità ..", attuando, quindi un modello di attribuzione della prestazione condizionato nell'an, nonché proporzionato nel quantum, alla "debolezza" sul mercato del lavoro del lavoratore licenziato, che, al tempo stesso, sollecita, attraverso incentivi di varia natura, ad attivarsi nella ricerca di una nuova occupazione, non senza prescrivere a suo carico anche una serie di doveri.


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