Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

SE LA CONDOTTA ILLECITA TENUTA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VERSO IL DIPENDENTE, INIZIATA PRIMA DEL 30 GIUGNO 1998, È CONTINUATA NEL PERIODO SUCCESSIVO, LA GIURISDIZIONE SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO PROPOSTA DAL LAVORATORE SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO - Per l'intero periodo (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 1622 del 27 gennaio 2005, Pres. Carbone, Rel. Vidiri).

Enrico C., dipendente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Coni, ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare il suo diritto al trattamento previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per le mansioni svolte dal 1986 al 2001 come addetto a due periodici editi dall'ente, nonché al risarcimento del danno biologico causatogli dalle sofferenze patite per il mancato accoglimento delle sue richieste di corretto inquadramento e per la dequalificazione subita alla fine del 2000, quanto le mansioni giornalistiche in precedenza svolte gli erano state sottratte. Il Coni ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo alla Suprema Corte di affermare che la controversia andava proposta davanti al giudice amministrativo. La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 1622 del 27 gennaio 2005, Pres. Carbone, Rel. Vidiri) ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda avente ad oggetto le spettanze retributive per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 e la giurisdizione invece del giudice ordinario sia per le domande avente ad oggetto le spettanze retributive per il periodo successivo al 30 giugno 1998, sia per quella concernente il risarcimento dei danni.

Deve applicarsi in materia - ha osservato la Corte - il disposto dell'art. 45, comma 17, del d.lgs 31 marzo 1998 n. 80 (ora art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), che nel fissare il discrimine temporale per individuare il giudice competente statuisce che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie in materia di pubblico impiego "relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998", ferma restando la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie "relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro anteriore a tale data". Ai fini dell'applicazione di questa norma transitoria circa il passaggio dal giudice amministrativo a quello ordinario delle controversie sui rapporti di pubblico impiego privatizzato - ha osservato la Corte, richiamando la sua costante giurisprudenza - va dato particolare rilievo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, sul presupposto del proprio diritto ad un determinato inquadramento, riferisca le proprie pretese retributive e contributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998, la competenza giurisdzionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali. Ne consegue - ha affermato la Corte - che nel caso di specie va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alle pretese retributive rivendicate da Enrico C. (in ragione alle mansioni svolte) per il periodo precedente al 30 giugno 1998, e la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle pretese retributive rivendicate per il periodo successivo. Una distinta soluzione va seguita con riferimento alla richiesta dei danni avanzata da Enrico C. in quanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve rifarsi riferimento all'epoca di tale atto, mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza. Nel caso di specie - ha osservato la Corte - a fondamento della domanda di risarcimento danni di Enrico C., è stata posta la condotta protrattasi nel tempo del datore di lavoro, consistente nel non assegnare la collocazione professionale al dipendente, con le consequenziali (denunziate) ricadute negative sulla professionalità e sulle stesse condizioni psicofisiche di quest'ultimo; ne consegue che, alla stregua dei principi enunciati, la giurisdizione, per quanto attiene alla domanda di risarcimento danni, va riconosciuta al giudice ordinario per essersi la suddetta condotta protratta oltre il 30 giugno 1998.


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