Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IN CASO DI RIDUZIONE DI PERSONALE LA COMUNICAZIONE FINALE ALL'UFFICIO DEL LAVORO ED AI SINDACATI DEVE PRECISARE LE MODALITÀ CON LE QUALI SONO STATI APPLICATI I CRITERI DI SCELTA DEI LICENZIATI - Non è sufficiente la trasmissione di un elenco con l'indicazione dei dati personali dei lavoratori ritenuti in esubero e della loro collocazione in azienda (Cassazione Sezione Lavoro n. 23607 del 20 dicembre 2004, Pres. Ravagnani, Rel. Toffoli).

Salvatore G. è stato licenziato dalla s.p.a. Cedelt per riduzione del personale. Nell'ambito della relativa procedura si è stabilita, per la scelta del personale da licenziare, l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 5 della legge n. 223/1991: carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative, in concorso tra loro. Al termine della procedura prevista dalla legge, l'azienda ha comunicato all'Ufficio del lavoro e alle organizzazioni sindacali l'elenco dei lavoratori licenziati precisando che essi costituivano "l'organico in esubero in ottemperanza dei criteri di scelta previsti dalla legge n. 223/91 art. 5, comma 1 lettere a), b) e c) in concorso tra loro". Per ogni lavoratore licenziato l'elenco conteneva le indicazioni relative alla qualifica, al livello di inquadramento, all'età e al carico di famiglia; alla comunicazione erano allegate le schede dei lavoratori ritenuti in esubero.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Torre Annunziata, sostenendo che l'azienda non aveva rispettato la procedura prescritta dalla legge n. 223 del 1991 in quanto non aveva precisato, nella comunicazione finale, le modalità di applicazione dei criteri di scelta. Il Tribunale ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione di Salvatore G. nel posto di lavoro e condannando l'azienda al risarcimento del danno in base all'art. 18 St. Lav. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale, osservando che l'art. 4, comma 9 della legge n. 223 del 1991 prescrive la "puntuale indicazione" delle modalità applicative dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, mentre l'azienda si era limitata ad affermare di avere applicato tali criteri, producendo, per i dipendenti ritenuti in esubero, schede che offrivano un quadro meramente statico delle posizione di ciascuno e non il risultato della dinamica interazione dei criteri di legge. La Cedelt ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte d'Appello per difetto di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 23607 del 20 dicembre 2004, Pres. Ravagnani, Rel. Toffoli) ha rigettato il ricorso, rilevando che il nono comma dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui fa obbligo all'impresa di indicare "puntualmente" le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, è diretto a rendere trasparente la scelta operata dall'imprenditore, così da porre i lavoratori interessati, le organizzazioni sindacali e gli organi amministrativi in condizione di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi eventualmente raggiunti. Non soddisfa certamente tale esigenza - ha affermato la Corte - la sola trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati con i rispettivi dati personali, pure richiesta dal comma nono, e l'astratta indicazione dei criteri di scelta adottati; la specifica tutela procedimentale compensa la libertà concessa all'imprenditore in merito alla determinazione di ridurre il personale, imponendo, in funzione della tutela del singolo lavoratore, che sia trasparente e verificabile la scelta dei dipendenti licenziati. L'effettiva garanzia di imparzialità - ha aggiunto la Corte - viene assicurata dalla conoscenza delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, e pertanto le comunicazioni di cui al comma nono dell'art. 4 assumono importanza decisiva, assolvendo la funzione rifornire di concreta motivazione i singoli recessi; nel caso in esame, a fronte dell'indicazione che erano stati applicati in concorso tra loro i criteri di legge, sono mancate appunto sia la precisazione delle modalità concrete con cui gli stessi erano stati fatti interagire, sia l'indicazione di tutti i lavoratori su cui i criteri di scelta sono stati applicati e dei relativi dati significativi (anzianità, carichi di famiglia ecc.).


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