Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

PUÒ CONFIGURARSI COME TRASFERIMENTO DI AZIENDA ANCHE LA CESSIONE DI SINGOLE UNITÀ PRODUTTIVE DEL MEDESIMO COMPLESSO - Purchè abbiano una propria autonomia organizzativa e funzionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 26196 del 1 dicembre 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Balletti).

Si ha trasferimento di azienda - anche in base alla nozione giuridica indicata dalla giurisprudenza comunitaria e dalla direttiva CE n. 50/1998 - ogni volta che venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguato a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento è stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che sia stata ceduta un'entità economica ancora esistente, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare con le stesse o analoghe attività economiche; per cui può configurarsi come trasferimento di azienda anche la cessione di singole unità produttive della medesima azienda, purchè abbiano una propria autonomia organizzativa e funzionale, anche se una volta inserite nell'impresa cessionaria restino assorbite, integrate e riorganizzate nella più ampia struttura di quest'ultima, dovendosi accertare quale sia stato, secondo la volontà dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto, e cioè se i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale.


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