Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

CON ACCORDO SINDACALE AZIENDALE PUÒ STABILIRSI ANCHE UN SOLO CRITERIO PER LA SCELTA DEL PERSONALE DA COLLOCARE IN MOBILITÀ - Esso può consistere nella vicinanza al pensionamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 25087 del 28 novembre 2005, Pres. Senese, Rel. Miani Canevari).

E' possibile che con accordo sindacale anche aziendale, stipulato a conclusione della procedura di riduzione di personale e riferito ad una singola e determinata procedura, siano determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge ed aventi valenza residuale. Tali accordi sindacali, che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, non appartengono alla categoria dei contratti collettivi normativi, con la conseguenza che gli stessi - sempreché non ne sia compromessa la validità dal mancato rispetto del principio di razionalità e di quello di non discriminazione di cui all'art. 15 della legge n. 300 del 1970 - non incidono direttamente già sulla posizione del lavoratore, ma su quella del datore di lavoro, il quale nella scelta dei dipendenti da porre in mobilità deve applicare i criteri concordati. Il criterio di scelta adottato nell'accordo sindacale può essere anche unico e consistere nella vicinanza al pensionamento, in quanto esso può essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità dal datore di lavoro.


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