Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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LE ANNOTAZIONI SUL LIBRETTO DI LAVORO E SU QUELLO DI NAVIGAZIONE HANNO IL VALORE DI CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE - Come quelle sul modello 01/M presentato annualmente all'INPS (Cassazione Sezione Lavoro n. 25095 del 28 novembre 2005, Pres. Lupi, Rel. Celentano).

Il libretto di navigazione vale anche come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti. Le annotazioni sul libretto di navigazione, effettuate su indicazione del comandante della nave o dell'armatore, hanno lo stesso valore di quelle effettuate sul libretto di lavoro e sono soggette alle stesse sanzioni, in caso di inesattezza o incompletezza, previste dall'art. 12, secondo comma, della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successive modificazioni. Poiché il libretto di navigazione, al pari del libretto di lavoro, viene riconsegnato al lavoratore al termine dell'imbarco, le annotazioni sullo stesso effettuate sono rivolte anche a quest'ultimo e, di conseguenza, rivestono valore di confessione (stragiudiziale).

Il lavoratore può ovviamente provare un diverso periodo di occupazione, ma il datore di lavoro che deduca in giudizio dati diversi da quelli annotati sul libretto di lavoro o su quello di navigazione deve provare che le annotazioni siano state frutto di errore di fatto o siano state estorte con violenza. La confessione stragiudiziale, infatti, può risultare anche da atto scritto e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 c.c., ha valore di prova piena a carico del soggetto che la rende, indipendentemente dal fine per il quale sia stata resa. Stesso discorso vale per il modello 01/M che il datore di lavoro - ai sensi dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 1978, n. 352, come convertito con legge 4 agosto 1978, n. 487 - deve presentare annualmente all'INPS e consegnare in copia al dipendente. Provenendo dal datore di lavoro ed essendo diretto, oltre che all'INPS, anche al lavoratore, assume anch'esso valore di confessione stragiudiziale circa la durata del rapporto, salvo prova contraria da fornirsi dal lavoratore o dimostrazione, da parte del datore, dell'errore di fatto o della violenza. Anche le dichiarazioni rese in sede di compilazione del modello 01/M sono soggette a sanzione amministrativa in caso di inesattezza.


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