Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'ATTIVITĄ AGONISTICA IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI RELATIVI RISCHI DA PARTE DI COLORO CHE VI PARTECIPANO - Non solo gli atleti, ma anche gli arbitri e i guardalinee (Cassazione Sezione Terza Civile n. 20908 del 27 ottobre 2005, Pres. Fiduccia, Rel. Spirito).

L'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli (come gli arbitri, i guardalinee, i guardaporte, i meccanici, i tecnici, ecc.) che sono posti al centro a ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati. Sicché, i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi; accertamento affidato alla valutazione del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.


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