Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA RIFORMA DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO ATTUATA CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 368 DEL 2001 NON HA COMPORTATO LA LIBERALIZZAZIONE DI QUESTO STRUMENTO NEGOZIALE - Pur avendo reso meno rigida la sua disciplina (Cassazione Sezione Lavoro n. 20858 del 27 ottobre 2005, Pres. Mileo, Rel. Amoroso).

Il decreto legislativo 6 dicembre 2001 n. 368 ha attuato una sostanziale riforma del contratto di lavoro a tempo determinato nel senso di una minore rigidità, ma non certo di una liberalizzazione della disciplina dello strumento negoziale (vedi Corte Cost. n. 41 del 2000). In base a tale nuova normativa - che reca l'abrogazione delle disposizioni della legge 18 aprile 1962 n. 230 e delle altre disposizioni modificative e integrative - l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro di lavoro subordinato è consentita solo "a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Si tratta, peraltro, di una disciplina dettata senza alcuna efficacia retroattiva, che non spiega, quindi, effetti sui contratti a termine stipulati nel rigore della previdente normativa, neanche nel caso in cui gli effetti di tali contratti siano destinati a protrarsi nel tempo sino ad epoca successiva alla sua entrata in vigore.


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