Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'ASSEMBLEA DI UNA COOPERATIVA NON PUÒ DISPORRE DEI CREDITI DI SOCI ASSENTI - Per la copertura di debiti sociali (Cassazione Sezione Lavoro n. 20758 del 26 ottobre 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Di Iasi).

E' nulla la deliberazione dell'assemblea di una società cooperativa che destini alla copertura di debiti sociali i crediti di soci assenti. Il trasferimento alla società di diritti o beni di pertinenza dei singoli soci non può essere realizzato unilateralmente e "coattivamente" dalla medesima società attraverso l'attività di un proprio organo (l'assemblea), ma può essere realizzato solo attraverso un atto negoziale che costituisca il presupposto logico-giuridico della successiva delibera assembleare, la quale prende atto di tale volontà negoziale e ne trae le relative conseguenze con riguardo al bilancio della società. E' evidente che le due manifestazioni di volontà (di cessione dei crediti e di approvazione del bilancio) possono anche essere contestuali, perché ciò che rileva è la natura dei due diversi atti posti in essere, con la conseguenza che solo la partecipazione e l'espressa accettazione del socio interessato può rendere valido ed efficace l'atto di disposizione dei propri diritti, e che perciò la deliberazione alla quale il socio non abbia partecipato è nulla non per illiceità dell'oggetto, bensì per impossibilità dell'oggetto, essendo inidonea, per mancanza del necessario presupposto negoziale, ad estinguere il credito del socio oppure ad obbligarlo alla cessione del suo diritto. E' fuorviante il richiamo alla disciplina in tema di vincolatività anche nei confronti del socio dissenziente delle delibere assembleari aventi ad oggetto l'approvazione di bilancio, giacché la società non può disporre dei diritti e dei beni di altri soggetti (nella specie, il socio, da considerarsi, nelle società di capitali, "diverso" dalla medesima società, che gode di una propria distinta soggettività) senza la volontà di tale soggetto, e se lo fa, quest'ultimo (anche se socio) non può in ogni caso ritenersi "vincolato" alla deliberazione assembleare unilateralmente dispositiva dei suoi diritti.


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