Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE È DOVUTA ANCHE SE LA MANCATA FRUIZIONE NON È ASCRIVIBILE A COLPA DELL'AZIENDA - In base all'art. 36 Cost. (Cassazione Sezione Lavoro n. 20662 del 25 ottobre 2005, Pres. Mileo, Rel. Vidiri).

Con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato in esodo anticipato ex legge 141 del 1990, l'impossibilità di usufruire dell'intero periodo di ferie maturate, in dipendenza dell'accoglimento della domanda di prepensionamento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva di ferie non godute. Ed invero, solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro vale ad estinguere il diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute, mentre allorquando è ravvisabile una colpa del datore di lavoro nella condotta negativa delle ferie il lavoratore può pretendere il risarcimento dei danni subiti, suscettibile di superare in entità l'indennità sostitutiva mentre, infine, nei casi - come quelli regolati dalla contrattazione collettiva applicata dalle Ferrovie - in cui non è ravvisabile alcuna colpa né nella condotta del datore di lavoro né in quella del lavoratore, risponde a corretti principi legali riconoscere il diritto alla indennità sostitutiva di ferie, in ragione del presidio costituzionale assicurato alle ferie (art. 36 Cost.) al fine di consentire la reintegrazione delle energie psico-fisiche del lavoratore.


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