Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA CAMERIERA ADDETTA AI TAVOLI PUÒ ESSERE RITENUTA LAVORATRICE SUBORDINATA ANCHE IN MANCANZA DI PROVA DELLA SUA SOGGEZIONE A DIRETTIVE DEL TITOLARE - Perché la sua prestazione ha un contenuto modesto e ripetitivo (Cassazione Sezione Lavoro n. 20157 del 18 ottobre 2005, Pres. Senese, Rel. Amoroso).

La prestazione lavorativa di una cameriera addetta ai tavoli non richiede particolari direttive da parte del titolare dell'esercizio, avendo un contenuto modesto e ripetitivo. Pertanto la mancata prova dell'emanazione di tali direttive non vale ad escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Anche la mancanza di prove in ordine all'esercizio del potere disciplinare da parte del titolare non conduce necessariamente ad escludere la subordinazione, essendo tale potere esercitabile solo in caso di violazioni disciplinari o di comportamenti negligenti.


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