Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'INCLUSIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER TURNO NOTTURNO NELLA RETRIBUZIONE PER LE FERIE DEVE ESSERE PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO - Non deriva dalla legge (Cassazione Sezione Lavoro n. 20150 del 18 ottobre 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Balletti).

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente sottolineato la mancanza nel nostro ordinamento di un principio generale e inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti. In particolare con riferimento all'istituto delle ferie, i singoli elementi della retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto (in assenza di previsioni legislative in proposito) dalla contrattazione collettiva, nel senso che questa deve far riferimento, per la determinazione di tale ultimo emolumento, alla retribuzione "normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto"; con la precisazione che deve trattarsi di uno specifico riferimento, non essendo sufficiente il silenzio sul punto della normativa collettiva.

Ai fini del riconoscimento del diritto al computo, nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale, della maggiorazione per lavoro notturno, non basta la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della onnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o altrimenti indicata con i sinonimi sopra esemplificati, ricorrenti nella citata giurisprudenza).


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