Legge e giustizia: mercoledì 01 maggio 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

ANCHE LA NORMATIVA EUROPEA ESCLUDE LA CONFIGURABILITÀ DI UN TRASFERIMENTO DI AZIENDA NEL CASO CHE LA CESSIONE NON ABBIA AD OGGETTO UN COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI - Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ. ai rapporti di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 20012 del 17 ottobre 2005, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).

Il trasferimento ad altra impresa dei lavoratori addetti ad una struttura aziendale priva di autonomia organizzativa e caratterizzata dall'estrema eterogeneità delle funzioni degli addetti, insuscettibile di assurgere ad unitaria entità economica, non può configurare una cessione del ramo d'azienda cui sia applicabile il disposto dell'art. 2112 cod. civ. ma costituisce mera cessione di contratti di lavoro, richiedente per il suo perfezionamento il consenso dei lavoratori ceduti. Il diritto positivo richiede per l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. che sia ceduto un complesso di beni, che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi. Altrimenti sarebbe la volontà dell'imprenditore ad unificare un complesso di beni (di per sé privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica volta ad uno scopo unitario), al solo fine di renderlo oggetto di un contratto di cessione di ramo d'azienda, rendendo applicabile la relativa disciplina sulla sorte dei rapporti di lavoro. Né per andare in contrario avviso vale il richiamo alla normativa comunitaria, atteso che  né le decisioni della Corte di giustizia europea né le direttive europee si pongono in contrasto con gli enunciati principi, che risultano pienamente in linea con la direttiva 98/50 (secondo la quale l'entità economica è da intendere come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere una attività economica, sia essa essenziale o accessoria, che deve conservare, con il trasferimento "di parte di imprese o di stabilimenti", la propria identità) e con la più recente direttiva 2001/23/CEE, che in buona parte presenta connotati particolarmente ricognitivi della precedente regolamentazione della complessa materia in esame.


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