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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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QUANDO, NEL PUBBLICO IMPIEGO, LA LEGGE RINVIA AL CONTRATTO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DI DETTAGLIO DEL RAPPORTO, LE NORME COLLETTIVE DEVONO RISPETTARE I LIMITI POSTI DAL LEGISLATORE - In base a un criterio di coerenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 18619 del 22 settembre 2005, Pres. Mattone, Rel. Lamorgese).
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In materia di pubblico impiego, quando la legge (nel caso L. 3 maggio 1999 n. 124 relativa al passaggio allo Stato di dipendenti di enti locali) rinvia al contratto collettivo affinché esso appresti la disciplina di dettaglio di un determinato rapporto, tra la fonte primaria e quella secondaria si viene ad istituire una particolare relazione, caratterizzata dal fatto che il contratto collettivo assume la funzione di gestione degli assetti già disegnati dalla legge nelle linee fondamentali. Quindi in base ad un criterio di coerenza (correlato d'altra parte al principio di ragionevolezza delle scelte legislative) questa limitata funzione non consente al contratto collettivo di assumere un contenuto contrastante con la legge. Ove ciò avvenga, la salvaguardia della coerenza delle scelte legislative è affidata ai consueti criteri di soluzione delle antinomie, in particolare a quello derivante dalla posizione gerarchicamente sovraordinata della legge al contratto. Nel momento in cui la stessa legge prevede che il contratto debba integrarne il contenuto con norme di dettaglio, si è del tutto fuori dalla situazione in cui il contratto è chiamato ad operare per dettare nuovamente norme di carattere generale, idonee a sostituire una disciplina settoriale di fonte legale.
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