Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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IL REGIME PATRIMONIALE DELLA COMUNIONE LEGALE FRA CONIUGI, PREVEDE DUE ECCEZIONI: I BENI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA DI UNO DEI CONIUGI E I BENI PERSONALI - In base agli articoli 177, 178 e 179 cod. civ. (Cassazione Sezione Prima Civile n. 18456 del 19 settembre 2005, Pres. Luccioli, Rel. Spagna Musso).

Il regime patrimoniale della comunione fra i coniugi, definita legale in quanto trova applicazione, sulla base delle disposizioni del legislatore, in assenza di una diversa volontà dei coniugi stessi, prevede, tra l'altro, a fronte della regola generale di cui all'art. 177 cod. civ., elencativo dei beni che "costituiscono oggetto della comunione", le due rilevanti eccezioni di cui agli artt. 178 e 179 c.c., vale a dire i beni destinati (in concreto) all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi e i cd. beni personali. E' necessario, quindi, anche in relazione alla diversa disciplina cui sono assoggettate dette due categorie di beni, individuarne la differenza concettuale e funzionale: i beni di cui all'art. 178 c.c. devono qualificarsi sulla base dell'oggettivo criterio della loro effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi (non di entrambi i coniugi, nel qual caso si applica l'art. 177 d) c.c.), mentre i beni ex art. 179 c.c. si caratterizzano per la loro stretta appartenenza alla sfera "personale" di un coniuge e sono, in alcuni casi, strumentali rispetto all'estrinsecazione della sua personalità, come nell'ipotesi dei beni "che servono all'esercizio della professione".

Nel primo caso ogni bene acquistato dal coniuge-imprenditore per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, per quanto disposto dal richiamato art. 178 c.c., entra nella comunione legale in modo differito ("si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa"); nel secondo caso, invece, detti beni personali non sono oggetto della comunione, fatta salva l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 179 c.c., che, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere c), d)  - beni che servono all'esercizio della professione - ed f), prevede, quale ulteriore presupposto della loro esclusione dalla comunione, la "partecipazione" all'atto di acquisto anche dell'altro coniuge e la relativa dichiarazione di assenso a tal fine. Ciò precisato, deve affermarsi, proprio in virtù della netta suddistinzione in esame operata dal legislatore (tra beni destinati all'esercizio di impresa e beni personali), e delle relative rationes, che i beni destinati all'esercizio di impresa non rientrano tra quelli professionali-personali, dovendosi ritenere questi ultimi, anche in virtù della separazione sempre operata dal legislatore codicistico tra attività imprenditoriale e "professione", come quelli strumentali alle professioni cd. liberali; ed infatti, con l'art. 178 c.c. (che riguarda sia beni immobili che mobili) il legislatore ha privilegiato l'esercizio dell'impresa (conciliandolo al tempo stesso con la tutela dell'altro coniuge proprio nello stabilire la particolare ipotesi della comunione de residuo) e gli interessi dei creditori ad essa collegati (nel senso che hanno esclusiva potestà di rivalersi su detti beni sino al momento dello scioglimento della comunione), mentre con la disciplina dei beni personali ha inteso tutelare in assoluto la sfera individuale-soggettiva del coniuge, tranne la casistica di cui al richiamato ultimo comma dell'art. 179 c.c. prevista dal legislatore solo per i beni immobili e per i beni ex art. 2683 c.c. (beni per i quali è disposta la pubblicità) in virtù del potenziale incremento patrimoniale che detti beni oggettivamente apportano alla comunione fra coniugi. Né, a proposito del testo dell'art. 179 lett. d) c.c., "... i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione", tale ultimo inciso può comportare una diversa interpretazione e l'affermazione che anche i beni imprenditoriali-aziendali possono rientrare in quelli personali, con l'ulteriore conseguenza dell'applicabilità ad essi dell'ultimo comma dello stesso art. 179 c.c..

Il legislatore, con tecnica legislativa impropria, non ha inteso certo sovvertire la generale e rigida distinzione di cui agli artt. 178 e 179 c.c. ma unicamente, raccordandosi all'ipotesi dell'art. 177 lett. d) (secondo cui costituiscono oggetto della comunione le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio), riferirsi pur sempre a beni personali esclusi dalla comunione se "destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione".


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