Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

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PERCHÉ AL LAVORATORE POSSANO ESSERE APPLICATE SANZIONI DI TIPO CONSERVATIVO, COME LA SOSPENSIONE E LA MULTA, È NECESSARIA LA PREVIA AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - In base all'art. 7 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 18130 del 13 settembre 2005, Pres. Senese, Rel. Mazzarella).

In base all'art. 7 St. Lav. le norme disciplinari relative alla sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il principio, secondo cui l'onere di redazione ed affissione del codice disciplinare non può estendersi a quei fatti il cui divieto risiede non già nelle fonti collettive o nelle determinazioni del datore di lavoro, bensì nella coscienza sociale quale minimo etico, è applicabile solo alle sanzioni disciplinari espulsive, per le quali il potere di recesso dell'imprenditore, in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, è tipizzato e previsto direttamente dalla legge, e non anche per le sanzioni cosiddette conservative, (come la multa o la sospensione)  per le quali il potere disciplinare del datore di lavoro, solo genericamente previsto dall'art. 2106 cod. civ., esige necessariamente, per il suo concreto esercizio, la predisposizione di una normativa secondaria, cui corrisponde l'onere della pubblicità, a norma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, che ha inteso conferire effettività anche con riferimento alla comunità d'impresa al principio "nullum crimen, nulla poena sine lege".


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