Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'OBBLIGO DI INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO AL DATORE DI LAVORO SUSSISTE ANCHE NEL CASO DI MALATTIA VERIFICATASI ALL'ESTERO - In base ai principi di correttezza e buona fede (Cassazione Sezione Lavoro n. 13622 del 24 giugno 2005, Pres. Senese, Rel. De Matteis).

In materia di assenza per malattia l'art. 2 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33 tratta congiuntamente degli obblighi gravanti sul lavoratore nei confronti dell'istituto previdenziale (incidenti quindi sul rapporto previdenziale) e del datore di lavoro (incidenti sul rapporto di lavoro), disponendo che nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia (primo comma), che il lavoratore ha l'obbligo (2° comma) di recapitare o trasmettere, entro due giorni dal relativo rilascio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e al datore di lavoro. In tale obbligo è compreso quello di indicare il domicilio durante la malattia (che può essere diverso dalla residenza abituale), al fine dei controlli dello stato di malattia.

Non vi è perciò necessità di una specifica norma legale o contrattuale che disciplini l'assenza per malattia verificatasi all'estero. Il principio di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), che informa il rapporto di lavoro, impone di applicare la regola dell'art. 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, nei rapporti con il datore di lavoro, secondo le circostanze del caso, anche alla malattia contratta all'estero.


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