Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

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AI FINI DEL GIUDIZIO SULL'ESISTENZA DEL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DI LICENZIAMENTO DEVE VERIFICARSI IN CONCRETO L'INCOMPATIBILITÀ DELLA PROFESSIONALITÀ DEL LAVORATORE LICENZIATO CON IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AZIENDA - In base all'art. 3 L. n. 604 del 1966 (Cassazione Sezione Lavoro n. 13468 del 23 giugno 2005, Pres. Senese, Rel. De Nobile).

Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, a termini dell'art. 3 L. n. 604 del 1966, l'onere incombente sul datore di lavoro, della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza, deve essere contenuto nell'ambito delle circostanze di fatto e di luogo reali, verificando sul piano concreto la incompatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo dell'azienda e tenendo conto di dati oggettivamente rilevabili che possono essere sintomatici di tale incompatibilità, quali la mancanza di indicazione di alternative occupazionali da parte del dipendente licenziato o la mancata assunzione di altri dipendenti. In tale ambito ed a tali fini, pur gravando interamente l'onere della prova sul datore di lavoro, il lavoratore è, però, tenuto a fornire elementi utili ad individuare la esistenza di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione, così configurandosi, comunque, su di esso un onere di deduzione e di allegazione circa la possibilità di reimpiego.


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