Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL LICENZIAMENTO COMUNICATO VERBALMENTE DA UN DATORE DI LAVORO CON MENO DI SEDICI DIPENDENTI NON PRODUCE EFFETTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - Il lavoratore licenziato ha diritto al risarcimento dal danno (Cassazione Sezione Lavoro n. 11946 dell'8 giugno 2005, Pres. Mattone, Rel. Toffoli).

In base all'art. 2 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, il licenziamento comunicato verbalmente non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro. Questa norma si applica anche ai licenziamenti operati da aziende aventi meno di 16 dipendenti, nel caso cioè di rapporti di lavoro sottratti al regime della tutela reale di cui all'art. 18 St. Lav.

Pertanto nel caso di licenziamento verbale da parte di aziende con meno di 16 dipendenti il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, che è normalmente quantificabile con riferimento alle retribuzioni perse, ma con detrazione dell'aliunde perceptum, ossia di quanto eventualmente percepito per prestazioni lavorative svolte per terzi dopo il licenziamento.


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