Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL GIUDIZIO ESPRESSO, COME TESTIMONE, DAL MEDICO CHE HA RILASCIATO IL CERTIFICATO NON È SUFFICIENTE A PROVARE LA MALATTIA DEL LAVORATORE - E' necessaria la consulenza tecnica (Cassazione Sezione Lavoro n. 11747 del 6 giugno 2005, Pres. Mercurio, Rel. D'Agostino).

Ai fini della prova della malattia del lavoratore, non è sufficiente la testimonianza del medico autore del relativo certificato, allorché tale testimonianza si risolva in una valutazione di natura medico-legale. E' principio costantemente affermato in giurisprudenza che la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti e che il giudice del merito deve negare valore probatorio decisivo alle deposizioni testimoniali che si traducono in una interpretazione soggettiva ovvero in un mero apprezzamento tecnico del fatto. Per le valutazioni di natura specialistica e tecnica della situazione da esaminare il giudice del merito deve avvalersi dello strumento giuridico specifico offertogli dal codice di rito, ossia di una consulenza tecnica d'ufficio, che oltretutto offre maggiori garanzie di tutela per il contraddittore.


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