Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

QUANDO IL PROCEDIMENTO PER REPRESSIONE DEL COMPORTAMENTO ANTISINDACALE VENGA PROMOSSO MOLTO TEMPO DOPO L'EPISODIO DENUNCIATO, IL SINDACATO CHE AGISCE DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DEGLI EFFETTI DELLA CONDOTTA ILLEGITTIMA DEL DATORE DI LAVORO - Per la sua portata intimidatoria o per la situazione di incertezza che ne consegue (Cassazione Sezione Lavoro n. 11741 del 6 giugno 2005, Pres. Mileo, Rel. Toffoli).

La giurisprudenza della Suprema Corte è sostanzialmente univoca nel precisare che requisito necessario della speciale azione di repressione della condotta sindacale di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 è l'attualità della condotta o il perdurare dei suoi effetti. La sussistenza di tale requisito non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di quest'ultimo risulti, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale. Il ritardo anche notevole della proposizione del ricorso ex art. 28 rispetto all'inizio della condotta antisindacale non determina l'inammissibilità del ricorso stesso, perché il comportamento denunciato sia ancora in atto e permangano gli effetti lesivi della libertà e della attività del sindacato e del diritto di sciopero. Anche un accertamento giudiziale può essere funzionale allo scopo di porre fine ad una situazione di illegittima compressione della libertà sindacale.

Nel settore giornalistico il comitato di redazione, secondo il testo dell'art. 34 del contratto nazionale di settore, ha tra l'altro il compito di "esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) - anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore".

Riguardo ad un obbligo di consultazione preventiva (insito nella previsione di un parere preventivo), appare evidente che l'inadempimento del datore di lavoro nei confronti del sindacato si perfeziona e si manifesta definitivamente nel momento in cui è adottato il provvedimento che avrebbe dovuto essere preceduto dalla consultazione. In linea di principio nello stesso momento si compie definitivamente il comportamento antisindacale, non essendo successivamente più possibile la formulazione del parere preventivo. Ciò non toglie, naturalmente, che, l'accertamento dell'elemento dell'attualità del comportamento antisindacale ai fini della promozione dell'azione di cui all'art. 28 L. n. 300/1970 possa essere basato su una valutazione globale non limitata al singolo episodio. Quando il procedimento ex art. 28 St. Lav. venga promosso vari anni dopo l'omessa consultazione del comitato d redazione, è necessario, per l'accoglimento della domanda, che l'organizzazione sindacale provi che l'episodio denunciato incide, per aspetti ancora sussistenti all'epoca della proposizione del ricorso, sul prestigio del comitato di redazione e del sindacato e sulle possibilità, per il primo, di esercitare le sue funzioni anche consultive.


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