Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DI LICENZIAMENTO PUÒ CONFIGURARSI IN CASO DI STABILE RIASSETTO ORGANIZZATIVO - Il giudice deve limitarsi a controllare che la giustificazione non sia stata artificiosamente creata (Cassazione Sezione Lavoro n. 11409 del 30 maggio 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Capitanio).

 Secondo i più recenti orientamenti interpretativi della Suprema Corte, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 64, si configura quando il provvedimento sia stato determinato da stabili e non temporanee ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa. In tal caso il giudice non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'azienda, atteso che tale scelta rientra nell'esercizio della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione.

Quando il licenziamento venga motivato con riferimento a una crisi aziendale, per riduzione del fatturato, con aumento dei costi e diminuzione delle entrate, il giudice di merito deve limitarsi a controllare che tale motivo sia effettivamente e stabilmente sussistente e non artificiosamente creato.


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