|
Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
|
LE ASSENZE PER MALATTIA CAUSATE DALL'ADIBIZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI NON COMPATIBILI CON LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE NON POSSONO ESSERE INCLUSE NEL CALCOLO DEL COMPORTO - Si applica l'art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11092 del 26 maggio 2005, Pres. Mattone, Rel. Toffoli).
|
Il datore di lavoro, una volta che sia emerso che il lavoratore, addetto a prestazioni di tipo manuale, presenta infermità che mettono in dubbio la compatibilità delle mansioni cui è addetto con il suo stato di salute, ha il dovere di verificare tale compatibilità e di assumere i provvedimenti conseguenti, a norma dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 626/1994. L'eventuale impossibilità, sul piano organizzativo, di assegnare il lavoratore a mansioni compatibili con le specifiche infermità e limitazioni fisiche da cui il medesimo sia affetto non giustifica l'assegnazione a mansioni non compatibili; salva rimanendo la possibilità del datore di lavoro di licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo, in caso di comprovata impossibilità di assegnazione dello stesso a mansioni compatibili anche con deroga al divieto ad assegnazione a mansioni di livello inferiore. Peraltro non è in discussione che le assenze per malattia, che siano valutabili come conseguenza dell'illegittima assegnazione del lavoratore a mansioni non compatibili con il suo stato di salute, non possono rilevare ai fini del superamento del periodo di comporto.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|