Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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LE ASSENZE PER MALATTIA CAUSATE DALL'ADIBIZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI NON COMPATIBILI CON LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE NON POSSONO ESSERE INCLUSE NEL CALCOLO DEL COMPORTO - Si applica l'art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11092 del 26 maggio 2005, Pres. Mattone, Rel. Toffoli).

Il datore di lavoro, una volta che sia emerso che il lavoratore, addetto a prestazioni di tipo manuale, presenta infermità che mettono in dubbio la compatibilità delle mansioni cui è addetto con il suo stato di salute, ha il dovere di verificare tale compatibilità e di assumere i provvedimenti conseguenti, a norma dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 626/1994. L'eventuale impossibilità, sul piano organizzativo, di assegnare il lavoratore a mansioni compatibili con le specifiche infermità e limitazioni fisiche da cui il medesimo sia affetto non giustifica l'assegnazione a mansioni non compatibili; salva rimanendo la possibilità del datore di lavoro di licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo, in caso di comprovata impossibilità di assegnazione dello stesso a mansioni compatibili anche con deroga al divieto ad assegnazione a mansioni di livello inferiore. Peraltro non è in discussione che le assenze per malattia, che siano valutabili come conseguenza dell'illegittima assegnazione del lavoratore a mansioni non compatibili con il suo stato di salute, non possono rilevare ai fini del superamento del periodo di comporto.


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