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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL DATORE DI LAVORO NON È TENUTO A MODIFICARE L'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA PER CREARE MANSIONI COMPATIBILI CON LO STATO DI SALUTE DEL DIPENDENTE - Si applica l'art. 23 della Costituzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 10914 del 24 maggio 2005, Pres. Mattone, Rel. Vigolo).
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L'obbligo del datore di lavoro di assegnare al dipendente mansioni diverse da quelle pregiudizievoli per la sua salute, non si estende sino al punto di dover creare ruoli o mansioni non esistenti nell'organizzazione dell'impresa, eventualmente mediante ristrutturazione della stessa. La tutela dei singoli lavoratori non può spingersi fino a determinare scelte organizzative, preordinate al perseguimento di finalità assistenziali, eventualmente incidenti sulla posizione di altri dipendenti ed imposte all'impresa senza il supporto di una disposizione di legge. Si applica in materia l'art. 23 Cost. Rep. secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere importa se non in base alla legge.
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