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Legge e giustizia: venerdì 29 marzo 2024
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IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE E TEMPESTIVITÀ DEL RECESSO SONO DUE DISTINTI PRINCIPI CHE VANNO APPLICATI NEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - Nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede (Cassazione Sezione Lavoro n. 10302 del 17 maggio 2005, Pres. Mattone, Rel. De Matteis).
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In tema di licenziamento disciplinare, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato due distinti principi, quello della immediatezza della contestazione e quello della tempestività del recesso. Il primo attiene al tempo intercorrente tra la data di commissione dell'infrazione disciplinare (o della sua ultima manifestazione) e la sua contestazione da parte del datore di lavoro. Più precisamente, la tempestività va valutata dal momento in cui il datore di lavoro è venuto con certezza a conoscenza del fatto posto in essere dal dipendente. La ragione per cui si richiede l'immediatezza viene individuata nel principio di correttezza e buona fede, sia per consentire la difesa dell'incolpato, nella prossimità temporale dei fatti, sia per sancire con la contestazione la irregolarità della condotta, che un silenzio consapevole del datore di lavoro potrebbe viceversa avallare come prassi consentita. Date queste ragioni, e risolvendosi il principio di immediatezza in una pretesa di sollecito comportamento del datore di lavoro, essa può essere valutata solo in relazione a comportamenti consapevoli di questi, e cioè dalla conoscenza dei fatti, e non dalla loro commissione. La tempestività del recesso attiene viceversa al tempo intercorrente tra la contestazione e l'intimazione della sanzione. Solo in casi del tutto particolari, fatti disciplinari molto antichi rispetto al momento in cui sono venuti a conoscenza del datore di lavoro, potrebbero avere esaurito il loro disvalore disciplinare, ma questo è un problema diverso, che non attiene al principio della immediatezza, la quale decorre sempre dalla conoscenza del fatto, bensì alla valutazione della sua gravità, rapportata anche al tempo trascorso.
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