Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL CONSEGUIMENTO, DOPO IL LICENZIAMENTO, DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ NON È DI OSTACOLO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - L'incompatibilità opera sul diverso piano del rapporto previdenziale (Cassazione Sezione Lavoro n. 9732 del 10 maggio 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Celentano).

Il conseguimento, dopo il licenziamento, della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato. La disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) fra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente (art. 10, primo comma, d.leg.vo n. 503 del 1992; art. 1, commi 189 e 190, della legge n. 662 del 1996) si colloca infatti sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell'erogazione di tutta o parte della prestazione pensionistica), ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro.


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