|
Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024
|
IL CONSEGUIMENTO, DOPO IL LICENZIAMENTO, DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ NON È DI OSTACOLO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - L'incompatibilità opera sul diverso piano del rapporto previdenziale (Cassazione Sezione Lavoro n. 9732 del 10 maggio 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Celentano).
|
Il conseguimento, dopo il licenziamento, della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato. La disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) fra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente (art. 10, primo comma, d.leg.vo n. 503 del 1992; art. 1, commi 189 e 190, della legge n. 662 del 1996) si colloca infatti sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell'erogazione di tutta o parte della prestazione pensionistica), ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|