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Legge e giustizia: venerdì 29 marzo 2024
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LA SUBORDINAZIONE PUÒ ASSUMERE FORME PIÙ ATTENUATE ANCHE IN RELAZIONE ALL'EVOLVERSI DEI SISTEMI DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - In particolare nel caso di prestazioni aventi natura creativa, intellettuale, dirigenziale o professionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 8307 del 21 aprile 2005, Pres. Mattone, Rel. Di Iasi).
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Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato il fondamentale requisito della subordinazione (intesa come soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) non può essere valutato in astratto, ma deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale. L'elemento della subordinazione può atteggiarsi diversamente e assumere forme più attenuate anche in relazione all'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro nella direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o della emersione di una serie di professionalità specifiche o "atipiche".
Quando le prestazioni lavorative abbiano particolari caratteristiche (per la loro natura creativa, intellettuale, dirigenziale o professionale) che, ad esempio, non si prestino ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro o con una continuità regolare anche negli orari, il parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente valutato o escluso mediante il ricorso a criteri cd. complementari o sussidiari, quali, ad esempio, la periodicità e predeterminazione della retribuzione, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro, l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e l'assenza di rischio in capo al lavoratore.
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